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C'è una "tassa etica" sul porno: il 25% che si aggiunge alle imposte

La misura si applica alla quota di reddito netto attribuibile ai ricavi dell’attività rientrante nella norma

C'è una "tassa etica" sul porno: il 25% che si aggiunge alle imposte
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In Italia la misura comunemente chiamata “tassa etica” o “porno tax” è un’addizionale alle imposte sul reddito prevista dal comma 466 della legge 266/2005. Non introduce un’imposta separata: aggiunge un prelievo ulteriore, con aliquota del 25%, quando il contribuente realizza redditi collegati a specifiche attività individuate dalla norma. Ecco tutto ciò che c'è da sapere.

Quanto vale e su cosa si applica davvero

L’aliquota è del 25%, ma il punto decisivo è la base imponibile. La disciplina, infatti, non dice “25% di tutto il reddito” in modo indiscriminato: aggancia l’addizionale alla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente riferibile ai ricavi o compensi dell’attività interessata, rispetto al totale dei ricavi o compensi. In sostanza, se un soggetto svolge più attività e solo una parte dei ricavi rientra nel perimetro previsto, l’addizionale segue quella porzione. Solo quando l’attività rientrante nella norma coincide con l’intera attività economica, l’effetto può avvicinarsi a un 25% applicato sull’intero reddito imponibile.

Che cosa si intende per “materiale pornografico”

La definizione operativa è nel DPCM 13 marzo 2009. Per “materiale pornografico” si intendono opere e contenuti anche informatici o telematici in cui siano presenti immagini o scene con atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti. Questo dettaglio è importante perché delimita il perimetro in modo testuale: non coincide automaticamente con ogni contenuto “per adulti” inteso in senso generico.

Dove si indica in dichiarazione

Nella stessa cornice normativa, la disciplina è stata estesa anche alle trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare che si rivolgono al pubblico tramite numerazioni a sovrapprezzo. Anche questa definizione è trattata dal DPCM 13 marzo 2009 e viene richiamata negli atti di prassi. Il DPCM 13 marzo 2009 prevede la compilazione di un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi per i soggetti interessati. Inoltre chiarisce che, per liquidazione, accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, si applicano le regole ordinarie delle imposte sui redditi, salvo previsioni specifiche.

Come si paga

Il pagamento avviene con modello F24. La Risoluzione 107/E del 22 aprile 2009 istituisce i codici tributo per il versamento dell’addizionale, distinguendo tra IRPEF e IRES e tra saldo e acconti, e fornisce le istruzioni operative per la compilazione dell’F24 (sezione “Erario”, anno di riferimento e gestione delle rate). La Risposta a interpello n. 285/2025 (4 novembre 2025) dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’addizionale può applicarsi anche ai contribuenti in regime forfetario quando ricorrono i presupposti.

La stessa risposta spiega il criterio di calcolo nel forfetario: si determina una base imponibile applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi rientranti nell’attività considerata, e su quella base si applica poi l’aliquota del 25%. Nella risposta viene inoltre indicata la collocazione in dichiarazione nel Modello Redditi PF, quadro RQ, sezione dedicata, con il rigo specifico per l’imposta.

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