Il cliente non potrà indebitarsi oltre le proprie reali disponibilità

Da quando hanno scoperto di potersi indebitare per avere di più, il credito al consumo è entrato nel Dna degli italiani. A rafforzarne le tutele è ora un nuovo disegno di legge il cui schema, che disciplina l’attività degli intermediari finanziari nonché le procedure di arbitrato e di conciliazione, è stato approvato agli inizi dello scorso luglio dal Consiglio dei ministri. Dal 2003 al 2006 la crescita dei finanziamenti è stata vertiginosa: da 51,2 miliardi di euro, corrispondenti al 3,8% del Pil, a oltre 85,2 miliardi, una quota prossima al 5,8 per cento del prodotto nazionale lordo. Federico Cancarini, amministratore delegato del gruppo di mediazione creditizia Capital Money, dice: «Il boom del credito al consumo è un fenomeno che interessa un po’ tutta Europa e l’Ue ha deciso di disciplinare il comparto istituendo maggiori garanzie per il consumatore. Da qui il disegno di legge che, di fatto, amplia l’ambito di applicazione del Testo unico bancario».
E anticipando le novità della direttiva comunitaria, detta regole precise sui costi e sulla pubblicità dei finanziamenti. In primo luogo, il tasso annuo effettivo globale (Taeg) dovrà includere tutte le spese connesse, col dettaglio di ogni voce, e si dovrà farne esplicita menzione nel contenuto degli annunci pubblicitari. «I quali - osserva Cancarini - diverranno una sorta di contratto con il cliente. Tant’è che se il formulario proposto dovesse presentare delle diversità, a valere sarà comunque quanto pubblicizzato».
Andranno specificati con chiarezza il tasso di interesse, l’ammontare totale del credito, il Taeg, i servizi accessori richiesti per ottenere il credito, le condizioni di dilazione stabilite e la durata del contratto. Le nuove norme introducono anche il diritto di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
«Mi chiedo - aggiunge critico l’ad di Capital Money - come si organizzeranno, in proposito, i concessionari di auto e moto. Che dovranno peraltro usare più attenzione: sono previste maggiori responsabilità per gli intermediari che fanno ricorso, per commercializzare i propri prodotti, ad agenti finanziari e mediatori creditizi; e in caso di danni causati da questi, risponderanno in solido».
In caso di mancata consegna del bene (per i prestiti finalizzati all’acquisto), il consumatore potrà interrompere il pagamento delle rate e risolvere i contratti di fornitura e finanziamento. Il disegno di legge impone di evitare pratiche di marketing aggressivo e di valutare il merito creditizio del cliente garantendo che non s’indebiti oltre le possibilità. Sarà il finanziatore a dover provare d’essere stato del tutto trasparente e diligente nel corso della trattativa, e non viceversa.


«Considerando anche - conclude Cancarini - che i requisiti per le dilazioni di pagamento si faranno più stringenti, è prevedibile un allungamento dei tempi di concessione del credito, pure per somme inferiori ai 10mila euro».

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