Il provvedimento con il quale è stato approvato il «Codice del turismo» (d.lgs. 23.5.11, n. 79) contiene alcune modifiche alla normativa in tema di multiproprietà. Al consumatore è anzitutto concesso un periodo di 14 giorni (prima erano 10) per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto.
Loperatore deve poi fornire al consumatore - prima che questi sia vincolato da un contratto e da unofferta - «informazioni accurate e sufficienti» tramite un formulario di cui viene fornito un modello. Durante il periodo di recesso, è vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere (inclusi i pagamenti), la prestazione di garanzie, laccantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito eccetera. Tutte le tutele previste dalla normativa - da ultimo - si applicano ai contratti con durata minima di un anno (prima la durata doveva essere di almeno tre anni).
Si tratta, in sostanza, di modifiche rese necessarie dallesperienza pratica che si è sviluppata in materia di contratti di multiproprietà: il consumatore è più facilitato ed anche più tutelato.
*Presidente Confedilizia