Con l'approssimarsi dell'estate i climatologi, come tutti gli anni, ci informano sul clima con risposte sempre improntate a una ragionevole cautela, tanto che alla fine, ne sappiamo come prima. L'unica cosa certa è che tutti sono concordi nell'affermare che la terra si sta riscaldando e che l'estate 2003, per effetto delle elevate temperature protrattesi a lungo, qualche problema serio lo ha creato. Le case costruttrici di condizionatori avevano dato fondo alle scorte, gli installatori avevano ultimato gli impianti commissionati quando il maggior caldo era ormai cessato, molte persone si sono ripromesse di provvedere a una soluzione tempestiva del problema per il futuro.
Sappiamo bene che portare il fresco in casa significa, in realtà, sottrarre il caldo dai locali e smaltirlo all'esterno. Numerosi sono i tipi e i modelli di condizionatori e dei relativi impianti, ma il principio di collegare in qualche modo l'interno con l'esterno rimane. Occorre, dunque, trovare un posto dove installare l'unità esterna del condizionatore e, in un edificio condominiale, in assenza di un giardino, di un terrazzo o un poggiolo privato, non resta che appenderla al muro perimetrale dell'edificio.
La cosa è legittima? Il muro perimetrale può essere usato da un solo condomino? La giurisprudenza di merito, come spesso avviene anche per altri argomenti, non è concorde sulla definizione di muro perimetrale ma, per quanto ci risulta, da univoche sentenze della Corte di Cassazione emergerebbe che il muro perimetrale, anche se non avente funzioni portanti, delimita la volumetria del caseggiato nel suo insieme, assolve alla funzione di protezione dagli agenti atmosferici, determina la consistenza architettonica, e pertanto è da considerarsi comune a tutti i condomini senza discriminazioni di sorta, nemmeno a favore delle unità immobiliari direttamente corrispondenti.
Quanto sopra in contrapposizione alla considerazione che si ha per i muri di divisione interni della stessa unità immobiliare o tra questa e un'altra vicina: i primi possono essere spostati e modificati senza il permesso di altri condomini, mentre per eventuali interventi sui secondi è sufficiente l'accordo dei due proprietari delle unità confinanti.
Circa l'uso che del muro perimetrale (comune a tutti i condomini come sopra s'è detto) da parte di un singolo condomino ci si deve riferire a quanto stabilito dall'art. 1102 del codice civile e a una sentenza della Corte di Cassazione (n. 16097/2003) che in buona sostanza consentono al singolo condomino di utilizzare tale «cosa comune» purché non ne alteri la destinazione, non impedisca agli altri aventi diritto di farne ugualmente uso, non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico. Logicamente, gli «altri aventi diritto» sono i condomini comproprietari del muro perimetrale del caseggiato di cui trattasi e non certo quelli di altro eventuale edificio, seppur confinante o adiacente.
E allora, per installare all'esterno del muro perimetrale l'unità esterna del nostro condizionatore come dobbiamo comportarci? Sembrerebbe che l'unico anello debole della catena normativa sia la turbativa del decoro architettonico.
Ma chi lo stabilisce? Il condominio del quale fa parte il condomino che soffre il caldo o qualche ente di controllo? E se sì, con quali parametri? Nel periodo in cui vengono scritte queste note, sta «passando», tra i tanti spot televisivi, la pubblicità di un condizionatore che, anziché avere un'unità esterna appesa al muro perimetrale dell'edificio, presenta sul muro due fori di ridotte dimensioni; l'effetto è amplificato dalla ripresa della facciata col tradizionale condizionatore e la sfumatura fino all'apparire dei soli due fori.
È vero: i condizionatori appesi ai muri stanno male, sono brutti da vedere; ma sono ormai dappertutto, a cominciare dagli edifici pubblici.
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