Il Tar Lombardia dinnanzi a una precisa domanda di annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto con il quale il questore di Milano ha respinto l'istanza volta a ottenere il rinnovo della licenza del porto di fucile per uso caccia e di tutti gli atti connessi, ha deciso una ordinanza di riesame che si riporta per la rilevanza della motivazione.
«Considerato, ad un sommario esame dei documenti e delle deduzioni di causa, che: è pacificamente riconosciuta l'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle valutazioni sul corretto uso delle armi da parte di coloro che chiedono di essere autorizzati alla loro detenzione e al loro porto; tuttavia, sotto il profilo del contestato erroneo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del permesso di porto di fucile, questo tribunale non può esimersi dal valutare che il provvedimento è stato adottato sull'assunto di due condanne emesse dall'autorità giudiziaria penale (per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta, peraltro estinti) nonché di una denuncia all'autorità giudiziaria (inerente l'omessa indicazione, nell'istanza di rinnovo, dell'esistenza di precedenti sentenze di condanna) le quali non appaiono attinenti all'uso delle armi e tali da evidenziare un potenziale comportamento pericoloso dell'interessato circa un possibile abuso delle stesse; pertanto, l'ampia discrezionalità pure riconosciuta nella fattispecie in esame al Questore non sembra essere stata esercitata nel caso di specie in modo legittimo.
«Ritenuto di accogliere la domanda cautelare ai fini del riesame da parte della Questura di Milano dell'istanza di rinnovo presentata dal ricorrente sulla base di quanto sopra dedotto e ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 06/12/1971, n. 1034; accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame da parte della Questura di Milano nei sensi di cui in parte motiva».
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