Roma Brindare al divorzio con tanto di cin cin simbolico in occasione del referendum del 1974 non significa essere divorzisti dichiarati e, soprattutto, levare i calici pro-divorzio non significa farlo pensando allesito del proprio matrimonio. E non basta per tornare sui propri passi. Ecco perché i giudici civili non sono tenuti ad annullare un matrimonio celebrato in chiesa, dichiarato nullo da un tribunale ecclesiastico sul presupposto che i coniugi sono favorevoli al divorzio.
Lo ha stabilito la Cassazione, sostenendo che molti cattolici sono favorevoli al divorzio, in via di principio, ma non per questo quando si sposano in chiesa lo fanno pensando di non contrarre un vincolo indissolubile. In pratica, per la Cassazione, una coppia cattolica, pur essendo favorevole al divorzio, quando si sposa in chiesa lo fa con convinzione di contrarre un vincolo indissolubile.
La Suprema Corte - con la sentenza 10657 - ha così bocciato il ricorso con il quale Giovanni, un marito romano, dopo un matrimonio di lungo corso celebrato in chiesa, nel 1969, con Maria Pia, chiedeva il riconoscimento della decisione di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal tribunale ecclesiastico. Davanti ai giudici canonici Giovanni aveva sostenuto di aver sempre avuto una riserva mentale nei confronti della indissolubilità del vincolo matrimoniale e che tale sua riserva era nota alla moglie. Infatti, insieme, la coppia aveva brindato allesito del referendum del 1974 sul divorzio.
Ma quel tintinnare di bicchieri ai giudici non basta. Già la Corte dAppello di Roma, nel 2005, si era rifiutata di riconoscere lannullamento di questo matrimonio motivato dalle convinzioni pro-divorzio dei coniugi, soprattutto del marito.
Ora la Suprema Corte osserva che deve essere ritenuto «irrilevante e non decisivo che i coniugi, in occasione del referendum sul divorzio avessero entrambi partecipato ad un brindisi per lesito favorevole al divorzio, trattandosi di un fatto posteriore di quattro anni al matrimonio».
Inoltre, per la Cassazione, «la circostanza che la moglie fosse consapevole della posizione del futuro marito favorevole in via di principio al divorzio» è anchessa ininfluente «non implicando necessariamente, di per sé, tale astratta posizione ideologica, comune anche a molti cattolici, la riserva mentale in concreto accertata dalla sentenza ecclesiastica». Ma non è tutto: la sentenza riserva anche la beffa finale.
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