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Coronavirus, ecco chi può muoversi e chi invece no

L'ordinanza varata del governo in data 22 marzo di fatto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano o all’interno del proprio eccezion fatta per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

Coronavirus, ecco chi può muoversi e chi invece no

Comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e necessità e per motivi di salute. Con l’ordinanza varata domenica 22 marzo del governo Conte-bis, causa coronavirus, è fatto divieto – su tutto il territorio nazionale – lo spostamento delle persone (con mezzi di trasporto privati o pubblici) sia all’interno del proprio comune o in un comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni quelle di cui sopra: lavoro, salute, necessità.

Si tratta, come spiega il sito istituzionale del ministero dell’Interno stesso, delle nuove prescrizioni contenute nell’ordinanza adottata congiuntamente dal Viminale di Luciana Lamorgese e dal dicastero della Salute di Roberto Speranza, con l’obiettivo di contenere la pandemia di coronavirus. La legge, si apprende, "rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio".

Ora, forse, c’è finalmente maggior chiarezza su come comportarsi in tempi di coronavirus, ma è comunque bene fornire una riposta corretta e chiare alla domanda che domina in queste ore nelle case degli italiani: chi e perché può uscire di casa?

Chi si può muovere e chi no

- Allora, innanzitutto è bene dire da subito che ci si può spostare dal proprio domicilio e muoversi all’interno del proprio comune o andare in un altro se in possesso di un permesso di "viaggio" per "comprovate esigenze lavorative"

- Oltre alle urgenze di lavoro non smaltibili in smart working, i motivi di salute: visite mediche necessarie, prenotate e non procrastinabili. Lo stesso vale per i controlli medici

- Chi ha necessità "familiari". Per esempio, i genitori divorziati o separati che hanno residenza in un comune diverso rispetto ai propri figli (se minorenni) possono raggiungerli e/o portarli alla propria abitazione, secondo le modalità previste dagli atti del divorzio/seperazione

- Dunque, in caso di parenti malati solo se per motivi di assistenza ai genitori anziani malati o nn autosufficienti (senza badante) che necessitano di un aiuto (come può essere quello di andare a fargli la spesa). Non si possono invece portare i bambini dai nonni a meno di non poter usufruire di una baby-sitter o dello smart working

- Inoltre, ci si può muovere dal proprio domicilio in caso di incidente improvviso, come una fuga di gas o il crollo di una parte della propria abitazione

- In aggiunta, si può portare il proprio animale di compagnia dal veterinario se in gravi condizioni di salute

- E si può uscire di casa (uno alla volta) per recarsi a fare la spesa, a compare le medicine in farmacia, in edicola a prendere il giornale o le sigarette al tabaccaio

Sul capitolo spesa, però, urge una precisazione. E il governo ha recentemente aggiornato la Faq sul proprio sito fornendo la risposta alla seguente domanda: "È obbligatorio fare la spesa nel proprio comune di residenza o è possibile farla anche nel Comune limitrofo?". Bene, la risposta è "no" e viene cosi motivata: "Si deve fare la spesa nel posto più vicino possibile a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia tra Comuni limitrofi che all'interno dello stesso Comune. In ogni caso, si deve sempre rispettare rigorosamente la distanza tra le persone negli spostamenti, così come all'entrata, all'uscita e all'interno dei punti vendita". Per questa ragione la spesa è fatta di regola nel proprio Comune, dal momento che questo dovrebbe garantire la riduzione degli spostamenti al minimo indispensabile". Però c'è la deroga: "Qualora ciò non sia possibile (ad esempio perché il Comune non ha punti vendita), o sia necessario acquistare con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, o, ancora, il punto vendita più vicino a casa propria si trovi effettivamente nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati".

L’ordinanza del 20 marzo anti-coronavirus, invece, vieta l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Ciò significa che non è permesso uscire per fare una passeggiata per diletto, fine e se stessa, né – tantomeno – è possibile stanziare nelle aree verdi aperte, perché non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. Ci si può invece allenare, svolgendo attività fisica all'aperto, solo individualmente e in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Quindi niente corsa in parchi e giardini.

Questa disposizione vale anche per la passeggiata con il cane (per fargli espletare i bisogni) che però deve essere effettuata nei pressi della propria abitazione e per un periodo di tempo limitato.

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