Corte dei conti: «Gettito incerto dalla lotta all’evasione»

La Corte dei conti lancia un nuovo monito sulla scelta «rischiosa» di coprire maggiori spese o minori entrate con il gettito derivante dal contrasto all’evasione fiscale, perché è un gettito incerto da definire. In una relazione, la magistratura contabile esamina la manovra economica estiva, sottolineando «il rischio di coprire maggiori spese o minori entrate strutturali con maggior gettito frutto di quantificazioni ottimistiche e poco trasparenti e comunque non facilmente verificabili a consuntivo».
Resta infatti «il problema dell’incertezza sugli effetti di gettito ascrivibili alla lotta all’evasione». «Una parte di grande rilievo - spiega la Corte - nell’ambito delle maggiori risorse derivanti dagli effetti della legge, è affidata al maggior gettito atteso dai provvedimenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nonché dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato» (lo scudo fiscale). In entrambi i casi, «le risorse sono integralmente destinate all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti».
In particolare, «notevoli incertezze riguardano gli effetti delle componenti più rilevanti delle norme antievasione contenute nella legge: i recuperi di gettito affidati a più restrittive norme sulle compensazioni (3,2 miliardi nel quadriennio) e i risultati attesi dal contrasto dell’evasione e dell’elusione internazionale (oltre 2,8 miliardi)». Più in generale, «sussiste il problema dell’incertezza sugli effetti di gettito ascrivibili alla lotta all’evasione, a causa dell’assenza di affidabili meccanismi e metodologie di verifica a posteriori che consentano di distinguere con certezza l’effettivo recupero di evasione dagli effetti imputabili al ciclo economico o a fattori normativi o, anche, a meri errori di stima».

Questo limite, «oltre a incidere negativamente sulla trasparenza delle manovre anti-evasione, impedisce anche di correggere gli errori e le approssimazioni con cui vengono formulate le valutazioni degli effetti finanziari dei provvedimenti».

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