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«La Corte dovrà dire sì al Lodo Alfano»

RomaProfessor Annibale Marini, prima di diventare presidente della Consulta, lei era giudice costituzionale quando nel 2004 fu bocciato il Lodo Schifani. Quella sentenza, ha detto anche l’attuale presidente Amirante che ne fu il relatore, sarà alla base della prossima decisione sul Lodo Alfano.
«Sì e credo che in quella pronuncia ci siano già tutte le risposte alle questioni che vengono sollevate oggi. La Corte affermò che secondo la Carta andava tutelato il principio del sereno svolgimento delle massime funzioni istituzionali e che questo non contraddiceva il principio di uguaglianza tra i cittadini».
Quindi, se le sue indicazioni sono state rispettate, non c’è rischio di bocciatura?
«Non posso fare previsioni sulla decisione finale di una Corte formata da un collegio di 15 persone, ma l’indirizzo dato allora e che ha condizionato la nascita del Lodo Alfano è recentissimo. È vero che la Consulta è libera di cambiare orientamento ma le sue sentenze devono avere una stabilità e durare nel tempo. Sarebbe dunque strano che così presto si pronunciasse in modo difforme dal 2004».
Il punto è: il Lodo Alfano ha superato tutte le obiezioni che fece allora la Corte?
«Ho in mano quella sentenza e le critiche erano 4: quella sulla non rinunciabilità della sospensione dei processi ed è stata introdotta; quella sulla mancata tutela della parte civile e adesso c’è; quella sulla indeterminatezza del blocco dei giudizi e la durata è stata limitata a un solo mandato, senza essere reiterabile; quella sulla irragionevole equiparazione del presidente della Consulta con cariche diverse e infatti questi non è più incluso».
Si obietta che per creare lo «scudo» sospendi-processi ci voleva una legge costituzionale e che su questo la Consulta non disse allora una parola chiara.
«Non è vero. Il ricorso del tribunale di Milano contestava che venissero introdotte prerogative non previste dalla Costituzione e si introducessero queste modifiche con legge ordinaria. E la Corte non accolse una questione di forma che è pregiudiziale, prioritaria rispetto alle altre. Entrò, invece, nel merito della norma facendo alcune contestazioni. Se avesse ritenuto violato il principio dell’articolo 3, sull’uguaglianza dei cittadini come si denunciava, avrebbe risposto che era necessaria una legge costituzionale e chiuso il discorso. Invece, non lo fece».
Per l’Avvocatura dello Stato una bocciatura del Lodo potrebbe portare alle dimissioni del premier, perché si riaprirebbero lunghi processi che ne danneggerebbero l’immagine anche attraverso i mass media, già prima di arrivare ad una qualsiasi sentenza.
«L’Avvocatura fa il suo mestiere anche ricorrendo ad argomentazioni metagiuridiche per enfatizzare le conseguenze di una bocciatura. Io credo che in questo caso il Parlamento avrebbe non solo il diritto ma il dovere di fare una nuova legge, seguendo le indicazioni della Corte, su una materia sulla quale è già intervenuto ben due volte affermando la necessità di una tutela. Non potrebbe tornare indietro».
I legali del premier dicono che il Lodo Alfano non introduce un’immunità, ma garantisce il diritto di difesa della massime cariche dello Stato.
«Ed è così, perché si tratta di una sospensione temporanea dei processi, che poi riprenderanno. Il cittadino imputato che rappresenta un’alta istituzione o fa come Andreotti, che non ha perso un’udienza, e allora pregiudica l’interesse dello Stato, o si disinteressa e allora pregiudica l’interesse della sua personale difesa».
Si potrebbe replicare che un premier affida la sua difesa a un collegio di grandi avvocati.
«Non si delega la propria libertà e il proprio onore agli avvocati, per quanto bravi. È sempre necessario un continuo dialogo tra l’assistito e i suoi legali per stabilire la linea da seguire».
Il Lodo rispetta l’obbligatorietà dell’azione penale?
«Non lo farebbe se introducesse un’immunità, ma utilizza l’istituto della sospensione che già esiste in altri casi e blocca la decorrenza dei termini per la prescrizione».
L’obiezione sul trattamento unico di quattro cariche diverse?
«Già affrontato e risolto, come ho detto».
E la differenza che si introdurrebbe tra premier e ministri?
«C’è, è indubbio. Come c’è quella tra senatori e presidente del Senato e tra deputati e presidente della Camera».


Il principio della ragionevole durata del processo che verrebbe violato con l’allungamento dei tempi?
«Per la giurisprudenza della Corte questo è un principio organizzativo e non può comportare, di per sé, l’ illegittimità di una norma. E poi, in questo caso quale interesse verrebbe violato, visto che la sospensione dei processi vuole tutelare la difesa dell’imputato ed è rinunciabile?».

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