La Corte europea boccia il condono Iva del 2003

Bruxelles condanna il condono italiano perché "la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili favorisce i contribuenti di frode". Sotto tiro la legge del 27 dicembre 2002

La Corte europea boccia il condono Iva del 2003

Bruxelles - La Corte di giustizia Ue ha condannato il condono fiscale italiano sull’iva perché "la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili favorisce i contribuenti di frode". Sotto tiro la legge del 27 dicembre 2002, varata dal precedente governo berlusconi, che prevede per gli anni 1998-2001 la possibilità per i soggetti passivi iva di rettificare le dichiarazioni presentate attraverso una "dichiarazione integrativa".

La condanna di Bruxelles La Corte di giustizia europea condanna il condono fiscale italiano sull’Iva per gli anni tra il 1998 e il 2003, contenuto nella Finanziaria 2003, spiegando che "la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili favorisce i contribuenti colpevoli di frode". Nella sentenza emessa oggi, i giudici di Lussemburgo condannano "la rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili relative all’Iva, effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, tramite la quale la Repubblica italiana viola gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva IVA e l’obbligo di leale cooperazione".

Misura già bocciata in precedenza La Commissione europea aveva già bocciato la misura, spiegando che "l’Italia, avendo previsto in maniera espressa e generale la rinuncia all’accertamento", ha violato "gli obblighi derivanti dalla sesta direttiva Iva e dal principio generale di leale cooperazione" e che "uno Stato membro non ha il diritto di sottrarsi unilateralmente all’obbligo di assoggettare ad Iva determinate categorie di operazioni". La Corte "ricorda innanzitutto che ogni Stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire che l’Iva dovuta nel suo territorio sia interamente riscossa, verificando le dichiarazioni fiscali, calcolando l’imposta dovuta e garantendone la riscossione. Se è vero che gli Stati membri beneficiano di una certa libertà nell’applicazione dei mezzi a loro disposizione, essi sono tuttavia tenuti a garantire una riscossione effettiva delle risorse proprie della Comunità e a non creare differenze significative nel modo di trattare i contribuenti". Per i giudici di Lussemburgo "la legge italiana induce fortemente i contribuenti o a dichiarare soltanto una parte del debito effettivamente dovuto o a versare una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato, evitando in tal modo qualunque accertamento o sanzione". Inoltre, "lo squilibrio significativo esistente tra gli importi effettivamente dovuti e quelli corrisposti dai contribuenti che beneficiano del condono fiscale conduce ad una quasi-esenzione fiscale che, per la sua entità , pregiudica seriamente il corretto funzionamento del sistema comune dell’Iva e danneggia il mercato comune, poiché i contribuenti in Italia possono sperare di non dovere versare una considerevole parte degli oneri fiscali".

Respinte le giustificazioni del governo "La Corte respinge, invece, la giustificazione, avanzata dall’Italia, che attribuisce al condono fiscale il merito di avere consentito all’erario di recuperare immediatamente e senza la necessità di avviare lunghi procedimenti giudiziari, una parte dell’Iva non dichiarata inizialmente. Essa ritiene, al contrario, che la misura in questione, introdotta appena dopo la scadenza dei termini entro cui i soggetti passivi avrebbero dovuto pagare l’Iva e implicante il pagamento di un importo assai modesto rispetto a quello effettivamente dovuto, consente ai soggetti passivi di sottrarsi definitivamente agli obblighi in materia di IVA, perfino quando le autorità fiscali nazionali avrebbero potuto individuare le irregolarità".

Recupero degli aiuti illegali Gli aiuti concessi dal ministero del Tesoro a Poste Italiane sotto forma di rimborso per i fondi dei conti correnti postali depositati nelle casse di via XX Settembre dal 2005 sono illegali e vanno rimborsati. È quanto ha stabilito la Commissione europea, spiegando che dall’indagine approfondita avviata dalla Commissione nel settembre 2006 è emerso che i tassi d'interesse versati dal Tesoro conferiscono un vantaggio indebito all'azienda.

Inoltre, non solo questo aiuto illegale - che è stato già attivato, prima ancora di essere notificato - rischia di favorire Poste Italiane a discapito dei suoi concorrenti, ma il regime in forza del quale è stato concesso è stato abrogato con la Finanziaria 2007.

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