Uno dei nodi più caldi del dibattito sullistruzione in Italia ruota attorno al ruolo della scuola «privata» e il suo rapporto con listruzione pubblica e i finanziamenti da parte dello Stato. Tra le questioni più dibattute cè quella del senso del dettato costituzionale, di quel famoso articolo 33 della Carta che reca un inciso relativo allistruzione nelle scuole paritarie: «Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Molti hanno infatti sostenuto che questo articolo neghi la possibilità allo Stato di erogare qualsiasi tipo di finanziamento a questi istituti. In realtà se si esamina non solo il testo costituzionale ma anche il testo dei lavori preparatori dei padri costituenti ci si rende subito conto che questa interpretazione restrittiva è quantomeno «antistorica» (unottima lettura a riguardo è «La buona scuola pubblica per tutti. Statale e Paritaria» edito da Giuseppe Laterza). Lonorevole Epicarmo Corbino, appartenente al gruppo misto, infatti propose quellinciso, che riuscì a far introdurre, precisando che: «La norma avrebbe dovuto solo escludere che lo Stato potesse ritenersi obbligato a finanziare le scuole non statali per il semplice fatto della loro esistenza, non dovendosi però escludere la facoltà per lo stato di effettuare questi interventi nei casi e nei modi ritenuti più opportuni». Qualcuno obietterà che se linciso è da intendersi in questo modo quel «senza oneri» è un pleonasmo. Allepoca lo giudicò così anche Giovanni Gronchi (Dc).
Ma lonorevole Corbino e lonorevole Codignola difesero la formulazione che venne approvata e, appunto, nel difenderla la spiegarono. Quindi si può pensare quello che si vuole del finanziamento alle scuole paritarie. Ma per negarne la validità è meglio lasciar stare la Costituzione italiana.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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