L’indagine di Garlasco è da oltre un anno sotto la lente di ingrandimento dei media, ma è anche l’argomento più affrontato nei bar della provincia italiana. Da un anno si fanno le più svariate congetture e ipotesi, che ora si dipanano man mano che vengono scoperti gli atti di indagine della procura di Pavia. Nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di chiusura indagini all’unico indagato e da quel momento è iniziata a circolare l’informativa finale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri, dalla quale si possono evincere alcune informazioni. Ma non tutte. Per avere un quadro completo, una giornalista dell’Ansa ha fatto istanza alla procura di Pavia per visionare i verbali delle testimonianze, gli esiti delle consulenze tecniche, in particolare quella informatica dell’ing. Dal Checco e quella medico-legale della dott.ssa Cattaneo, oltre alle trascrizioni delle intercettazioni, le informative e l’avviso di conclusione.
La richiesta è stata inoltrata il 6 maggio, poco prima che venisse comunicata la chiusura delle indagini il giorno successivo. L’11 maggio, da parte della procura di Pavia, a firma del procuratore aggiunto Stefano Civardi, è arrivata la risposta con il rifiuto dell’istanza, motivato dal fatto che “è noto che il legislatore non ha inteso dare trasparenza all'accesso alle informazioni da parte della stampa agli atti del procedimento penale, ritenendo prevalenti altri interessi rispetto al diritto di cronaca. È altrettanto noto che ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 è stata vietata ex art. 114 comma 2 c.p.p. la pubblicazione di ordinanza cautelare ex art. 292 c.p.p., laddove in precedenza era consentita”. Inoltre, ha spiegato ancora il procuratore aggiunto, “il bilanciamento degli opposti interessi – diritto di cronaca, presunzione di innocenza, trasparenza delle fonti, ‘verginità mentale’ del giudicante – non è evidentemente nella disponibilità del singolo magistrato, trattandosi di valutazioni generali rimesse al legislatore, non deducendo l’istante un interesse specifico (ad esempio esigenze di difesa in procedimenti per diffamazione, specifiche e rilevanti posizioni tutelabili solo tramite accesso agli atti), bensì l’ampio e conosciuto diritto di libertà ex articolo 21 della Costituzione”.
Se da un lato il diritto e dovere di cronaca è un caposaldo della Costituzione, dall’altro la procura con questo diniego tenta di difendere il diritto alla presunzione di innocenza di un soggetto indagato a fronte di quello che appaiono al momento come gravi indizi a carico. Da parte della Procura sembra definirsi un atteggiamento di tutela del lavoro e dei principi base dell’ordinamento giuridico italiano, che suggerisce la prosecuzione di quell’atteggiamento di ermeticità che ha caratterizzato fin qui le indagini.
Se il diritto di cronaca è necessario per la democrazia, la presunzione di innocenza ne rappresenta uno scudo necessario e in questo scenario così atipico, il magistrato ha scelto di farsi esecutore della linea rigorista tracciata dal legislatore.