"Appare di estrema gravità apprendere che il Pubblico Ministero non ritenga dotata di rilevanza penale la condotta di un datore di lavoro che sfiora o tocca il fondoschiena di una propria dipendente". Con queste parole, l'avvocata Cristina Morrone argomenta l'opposizione alla richiesta di archiviazione della procura di Biella destinata a fare scalpore. Il pm biellese Dario Bernardeschi ha infatti chiesto l'archiviazione dalle accuse di violenza e molestie sessuali nei confronti di un 51enne responsabile di un reparto di dieci persone in un lanificio piemontese. Un posto in cui la donna, malata di sclerosi multipla, lavorava da 26 anni e dal 2013 in presenza dell'uomo. Secondo il pm, si devono archiviare le accuse di una lavoratrice nei confronti del suo diretto superiore in azienda perché la donna non è stata precisa nel descrivere alcune condotte che avrebbe subito. Si legge nella richiesta di archiviazione che l'uomo avrebbe "infilato le mani sotto la maglietta della persona offesa immediatamente sotto al reggiseno, toccandola in maniera repentina". E qui sottolinea il pm: "Non è chiaro se il toccamento sia avvenuto sul seno (zona erogena), ovvero immediatamente sotto. In ogni caso, anche rispetto a queste condotte la querela appare tardiva". Oltre ad altri argomenti, proprio sulla tardività della querela l'avvocata sottolinea che "è questione ormai consolidata quella secondo cui le vittime di violenza sessuale tendano a rimuovere l’evento traumatico dalle stesse subito. Come è noto infatti, il disturbo da stress post-traumatico (DPTS) è una condizione psicologica che si sviluppa dopo aver vissuto o assistito ad un evento traumatico".
La donna aveva denunciato il 51enne anche per maltrattamenti. Accusa che il pubblico ministero chiede di archiviare in quanto il "luogo di lavoro" non è un "ambiente familiare". Anche qui la legale della donna argomenta: "Il pubblico ministero sostiene dunque che, contando l’impresa presso cui lavorava la signora Benigni, circa quaranta dipendenti, non possa trattarsi di un contesto lavorativo para-familiare", ma va precisato che l'uomo "faceva capo ad un reparto di solo dieci persone e non quaranta. Pertanto, tale difesa nutre dei dubbi circa l’insussistenza del requisito della para familiarità".
Nella opposizione all'archiviazione si cita anche una testimonianza di un collega che sostiene: "Ho avuto modo solo di assistere ad episodi di mobbing in quanto più volte ha costretto la donna a lavorare in piedi, nonostante sapesse della disabilità che aveva riprendendola in ogni occasione anche senza un fondato motivo”. Così la difesa: "A questo punto, anche qualora si propendesse per l’assenza del contesto para-familiare all’interno del reparto in cui la signora prestava attività lavorativa, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che il “mobbing” assume rilevanza penale integrando sia il delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. sia il delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p".
Nella querela la donna indica numerosi episodi di "atteggiamenti confidenziali", "battute inopportune", "riferimenti sessuali" e "richieste di prestazioni sessuali" come "me la dai?", "Mi pensi durante i fine settimana", "devi
dirmi con chi esci". Il più grave dopo il rientro in azienda nel post Covid quando l'uomo si sarebbe abbassato "i pantaloni" con la "scusa di mostrare il rigonfiamento della propria ernia inguinale" restando in "mutande".