Per la Cassazione coltivare cannabis per uso personale non è reato

Con una sentenza pronunciata il 16 aprile 2020, la Cassazione delibera la possibilità di coltivare piccole quantità di cannabis in casa per uso personale

Per la Cassazione coltivare cannabis per uso personale non è reato

Coltivare piantine di cannabis in casa, in quantità minime e per uso personale, non è più un reato. Lo affermano le sezioni unite della Cassazione, ovvero il massimo organo della Corte, con la sentenza depositata in data 16 aprile 2020 che assicura il principio di diritto emesso già con una informazione provvisoria lo scorso 19 dicembre.

La sentenza

"Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore", si legge nella pronuncia. In buona sostanza, chi coltiva per sé non compie più reato. Viene propugnata così la tesi per cui il bene giuridico della salute pubblica non viene in alcun modo pregiudicato o messo in pericolo dal singolo assuntore di cannabis che decide di coltivare qualche piantina in ambito domestico.

Cosa prevede la legge italiana

La legge 2 dicembre 2016, n.242 - Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa - ha consentito in Italia la coltivazione della canapa (denominata scientificamente cannabis sativa L.) esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi dall'uso farmaceutico, con sementi certificate, in applicazione della normativa del settore, secondo le indicazioni del Ministero delle politiche alimentari, agricole e forestali. Le varietà di canapa che la legge sovracitata consente di coltivare sono quelle iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002. Tali piante non rientrano nell'ambito di applicazione del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze cossidette 'psicotrope' (cocaina, anfetamine e derivati) poiché hanno un valore di THC (tetraidrocannabinolo) inferiore o uguale allo 0,2%.

Il mercato della cannabis light in Italia

Le vendite di cannabis light in Italia a marzo 2020 hanno superato, in un solo mese, i risultati ottenuti nel corso di tutto il 2019. Lo rivelano i report stilati da diverse aziende del settore, che in tutta la Penisola dichiarano di aver raddoppiato, o anche più che triplicato, i profitti.

Ad essere interessate sono soprattutto quelle attività impegnate nel settore florovivaistico, cosmetico, farmaceutico, di bioingegneria e bioedilizia per le quali l'rticolo 2, comma 2, della legge specifica consente la coltivazione della canapa ai fini industriali.

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