Cronache

"Non speronò nave da guerra". Così le toghe salvano Carola

Sono state rese note le motivazioni con le quali i giudici della Cassazione hanno dato rigettato il ricorso della procura di Agrigento sulla scarcerazione, avvenuta a luglio, di Carola Rackete. Ira di Salvini: "Pericoloso precedente"

"Non speronò nave da guerra". Così le toghe salvano Carola

Il 17 gennaio scorso la Corte di Cassazione ha definito legittima la scarcerazione, operata dal Gip di Agrigento Alessandra Vella il 2 luglio 2019, di Carola Rackete.

Nelle scorse ore sono state rese note le motivazioni che hanno portato la suprema Corte a dare ragione al giudice per le indagini preliminari ed a rigettare, contestualmente, il ricordo avanzato dalla procura di Agrigento. Il caso in questione, come si ricorderà, riguarda lo speronamento operato da Carola Rackete, in qualità di comandante della nave dell’Ong tedesca Sea Watch, nei confronti di una motovedetta della Guardia di Finanza all’ingresso del porto di Lampedusa.

Era il 29 giugno 2019 e, dopo alcuni giorni in mare a seguito del divieto di ingresso decretato dall’allora ministro dell’interno Matteo Salvini, la stessa Carola Rackete ha deciso di forzare fisicamente il blocco per entrare con la Sea Watch all’interno dello scalo portuale lampedusano. A bordo della nave vi erano alcuni migranti recuperati alcuni giorni prima nel Mediterraneo centrale.

Una volta giunta sull’isola, la procura di Agrigento ha arrestato la ragazza tedesca trasferita poi poche ore dopo nella città siciliana per l’interrogatorio. Il resto della storia è stato prima accennato: il 2 luglio è arrivata la scarcerazione, considerata legittima dalla Cassazione.

I giudici del “palazzaccio”, com’è possibile osservare dalle motivazioni depositate, hanno sposato la linea del Gip: “Carola Rackete – si legge nel documento della Cassazione – agì in adempimento del dovere di soccorso in mare e, correttamente, il gip di Agrigento non convalidò il suo arresto ritenendo configurabile questa causa di giustificazione che comporta uno specifico divieto di arresto in flagranza e fermo.”

“Le convenzioni internazionali in tema di soccorso in mare – si legge ancora nel testo – e prima ancora l’obbligo consuetudinario di soccorso in mare, norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell’ordinamento interno, in base all’articolo 10 della Costituzione, tutte disposizioni ben conosciute da coloro che operano il salvataggio in mare, ma anche da coloro che, per servizio, operano in mare svolgendo attività di polizia marittima, sono il parametro normativo che ha guidato il gip di Agrigento nella valutazione dell’operato dei militari per escludere la ragionevolezza dell’arresto di Rackete, in una situazione nella quale la causa di giustificazione era più che verosimilmente esistente”.

Dunque, secondo la Cassazione, c’era una situazione di pericolo che ha giustificato il comportamento della capitana della nave dell’Ong e, per tal motivo, quest'ultima non andava arrestata. Il pericolo derivava, in particolare, dal fatto che i migranti non si trovavano in un luogo sicuro.

In tal senso, i giudici della Cassazione hanno richiamato la convenzione di Amburgo, secondo cui “l'obbligo di prestare soccorso – si legge ancora nel documento – non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro, e tale non può essere qualificata, una nave in mare che, oltre ad essere in balia degli eventi meteorologici avversi, non consente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone”.

Nelle motivazioni dei giudici poi, si fa riferimento allo status della motovedetta della finanza, la quale non poteva essere considerata come nave da guerra: "I mezzi della Guardia di finanza - si legge nel documento - sono certamente navi militari, ma non possono essere automaticamente ritenute anche navi da guerra”. E questo perché, come c’è scritto nela sentenza della Cassazione, “per poter essere qualificata come nave da guerra, l'unità della Guardia di finanza deve altresì essere comandata da un ufficiale di Marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il che nel caso in esame non è dimostrato”.

Le motivazioni redatte dai giudici hanno già portato, come prevedibile, a numerose reazioni sotto il profilo politico. Tra queste, è da registrare anche quella proprio dell’ex ministro dell’interno Matteo Salvini: “Se è vero quello che leggo, che si può speronare una nave della guardia di Finanza con a bordo cinque militari della guardia di Finanza – ha dichiarato il segretario della Lega – è un principio pericolosissimo per l’Italia e per gli italiani”

Secondo Salvini, come si legge nelle dichiarazioni rilasciate subito dopo la diffusione delle motivazioni della Cassazione, “Un conto è soccorrere dei naufraghi in mare, che è un diritto o dovere per chiunque, un conto è giustificare un atto di guerra”.

“Se io, in Germania – ha concluso l’ex ministro – speronassi una nave militare tedesca, penso che giustamente sarei messo in galera.

Mi leggerò la sentenza: se così fosse, sarebbe un pericoloso precedente perché da domani chiunque si sentirebbe titolato a fare quello che non va fatto”.

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