Coronavirus

Coronavirus, avere paura non basta: si rischia il licenziamento

Il solo timore di restare contagiati non è una scusa sufficiente per assentarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione delle Autorità o dell’azienda

Coronavirus, avere paura non basta: si rischia il licenziamento

C’è poco da fare: il coronavirus fa paura. Ma chi pensa che possa bastare il timore di essere contagiati per decidere di non presentarsi al lavoro, sbaglia. E in alcuni casi rischia anche provvedimenti, se non addirittura il licenziamento. Ci vuole quindi un provvedimento delle Autorità o una decisione presa dalla propria azienda. Altrimenti si verrà considerati assenti ingiustificati. Un po’ come succedeva a scuola. Solo che lì si rischiava un richiamo o, nella peggiore delle ipotesi, una sospensione. In età adulta il rischio è quello del licenziamento. Vediamo i casi per spiegare meglio la situazione.

Chi si trova in quarantena obbligatoria viene trattato come se fosse in malattia. La sospensione dell’attività aziendale, scelta questa in via precauzionale, porta il lavoratore all’assenza giustificata e la possibilità dell’accesso alla cassa integrazione per l’azienda. Ieri, 24 febbraio, per fare un po’ di ordine, la Fondazione studi dei consulenti del lavoro ha diffuso una nota per chiarire alcuni aspetti. Il decreto legge 6/2020 contenente le misure urgenti per gestire l’emergenza in atto del coronavirus, è andato ad aumentare i casi in cui le attività lavorative possono venire condizionate dall’intervento dell’autorità pubblica. Cinque le tipologie di assenze.

A casa per l’ordinanza

Assenza dal lavoro in seguito a un ordine della pubblica autorità che obbliga il lavoratore a non uscire di casa. Nel caso specifico vi è un ordine superiore, indipendente dalla volontà del dipendente di recarsi in azienda e svolgere i propri compiti lavorativi. Questo provvedimento è finalizzato alla tutela della salute delle persone. Per questo motivo è stata fatta richiesta dell’emanazione di un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria per queste tipologie di eventi. In alternativa si può ricorrere allo smart working, regolato dalla legge 81/2017: il dipendente svolge la propria attività tra le sue quattro mura domestiche senza doversi recare in ufficio, previo preventivo accordo con la propria azienda. Dati i casi di contagio in Lombardia e Veneto, in via eccezionale, il Dpcm pubblicato il 23 febbraio, ha previsto questa possibilità in via automatica nelle zone ritenute a rischio. Senza quindi un precedente accordo scritto tra le due parti.

Sospensione dell’attività aziendale

Tra le misure adottate di contrasto alla diffusione del coronavirus vi sono anche quelle per vietare l’accesso in un determinato comune o area geografica. Oltre alla sospensione delle attività lavorative per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche se queste si svolgono al di fuori del comune o dell’area indicata. Anche in questi casi risulta indipendente dalla volontà del lavoratore, visto che è l’azienda stessa a essere stata raggiunta dal provvedimento dell’autorità pubblica. Si legge nella nota che “risulta perciò evidente il permanere del diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione, rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a trattamenti di Cig, come preannunciato dalla ministra del Lavoro”.

La quarantena obbligatoria

Questa riguarda i lavoratori posti in osservazione perché trovati con sintomi riconducibili al coronavirus. La quarantena obbligatoria è come l’assenza per malattia. Il lavoratore non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva decisa dall’autorità. Quindi è “da considerarsi sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro”.

In quarantena volontaria

La scelta è presa autonomamente da coloro che decidono di mettersi volontariamente in quarantena anche se non presentano sintomi palesi di contagio. L’obbligo di farlo per tutte quelle persone che sono arrivate in Italia da zone a rischio epidemiologico. Questa circostanza deve essere comunicata al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio, che lo comunica poi all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. La quarantena volontaria rappresenta comunque un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.

A casa solo per paura del contagio da coronavirus

Attenzione, perché in questo caso l’assenza è ingiustificata. Se il motivo per cui non ci si presenta sul posto di lavoro è dato solo dal fatto che temiamo di poter essere contagiati, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione.

Con tanto di assenza ingiustificata dal lavoro, si può incorrere in provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

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