Corte costituzionale: cade divieto assoluto di selezione degli embrioni

La Corte costituzionale ha stabilito che non è più reato selezionare gli embrioni nei casi in cui la pratica sia finalizzata ad evitare l’impianto di quelli affetti da gravi malattie trasmissibili

Corte costituzionale: cade divieto assoluto di selezione degli embrioni

Dalla Corte Costituzionale arriva una nuova bocciatura della Legge 40 sulla fecondazione assistita. O meglio, di un'altra parte di essa. La Corte ha stabilito che non è reato selezionare gli embrioni nei casi in cui la pratica sia finalizzata ad evitare l’impianto di quelli affetti da gravi malattie trasmissibili, e nello specifico, le patologie rispondenti ai criteri di gravità previsti dalla Legge 194 sull’aborto. Cade, così, il divieto assoluto posto dalla legge.

I giudici della Consulta hanno dichiarato illegittimo l’articolo della legge in cui si contempla "come ipotesi di reato" la condotta di "selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità" stabiliti con la legge sull’aborto e "accertate da apposite strutture pubbliche".

La Consulta ha ritenuto fondata una delle questioni sollevate dal tribunale di Napoli: la decisione dei giudici è legata alla sentenza che la stessa Corte ha emesso nei mesi scorsi, in cui ha bocciato la Legge 40 nella parte in cui non consentiva il ricorso alle tecniche di procreazione assistita a quelle coppie feritili portatrici, però, di malattie genetiche, e ciò "al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro" proprio per il "criterio normativo di gravità".

Resta vietata la soppressione degli embrioni

Nel dichiarare che non è reato la selezione degli embrioni finalizzata ad evitare l’impianto di quelli affetti da malattie gravi genetiche trasmissibili, la Corte ha giudicato "non fondata" la questione relativa alla soppressione degli embrioni. La legge 40 vieta e sanziona penalmente tale condotta, anche se riferita agli embrioni che, a seguito di diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica.

Ecco come cambia la Legge 40

Il divieto di fecondazione eterologa, l’obbligo di impiantare al massimo tre embrioni e tutti insieme, il divieto di accesso alle tecniche (e conseguentemente alla diagnosi preimpianto) alle coppie fertili, il divieto di selezione degli embrioni in caso di patologie genetiche: sono questi i principali punti della Legge 40 sulla fecondazione assistita che sono stati smantellati dalle sentenze dei tribunali, ultima quella della Corte Costituzionale secondo cui non è reato selezionare gli embrioni se malati. Oltre dieci anni di decisioni dei giudici di ogni grado hanno di fatto "smantellato" i capisaldi della legge. A partire dal primo: il ricorso alla fecondazione assistita è consentito solo per le coppie infertili, così recitava l’articolo 1. Due sentenze, dei tribunali di Roma (2014) e Milano (2015), sollevano questione di legittimità costituzionale in base alla presunta disparità che questa norma introduce a svantaggio delle coppie fertili, punto su cui si è pronunciata oggi la Consulta. Sullo stesso argomento i tribunali di Salerno e Cagliari hanno accolto i ricorsi di coppie non sterili, il primo, nel 2010, ammettendo per la prima volta in assoluto alle tecniche di pma una coppia non sterile. E sempre questo principio viene ritenuto discriminatorio dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel 2012 si pronuncia favorevolmente rispetto al ricorso Costa-Pavan.

Demolito anche l’articolo che vieta il ricorso alla fecondazione eterologa: la Consulta nel 2014 dichiara l’illeggittimità costituzionale del divieto, sostenendo che è discriminatorio per le coppie in cui uno dei due è totalmente sterile, e che potrebbero sperare in una gravidanza solo con i gameti di un donatore. Mentre il tribunale di Firenze nel 2012 solleva questione di legittimità costituzionale sul divieto assoluto di revoca del consenso alla Pma dopo l’avvenuta fecondazione dell’ovulo.

Capitolo a parte quello sugli embrioni, che costituisce la seconda parte della legge: il tribunale di Firenze nel 2012 ricorre ancora alla Consulta sul divieto assoluto di ricerca clinica e sperimentale sull’embrione, mentre è la Consulta stessa a dichiarare illegittimo uno dei passaggi più contestati della legge, quello che vincola la produzione di embrioni "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre". La Consulta, nel 2009, sancisce che il trasferimento degli embrioni nell’utero debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna, aprendo di fatto alla possibilità della crioconservazione degli embrioni stessi, in origine vietata dalla legge, se il medico ritenesse che un immediato impianto fosse a rischio per la donna.

Infine, la sentenza di oggi: non è reato, scrive la Consulta, la "selezione degli embrioni" anche nei casi in cui questa sia "esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità" stabiliti dalla legge sull’aborto.

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