Cosa prevede la legge sul fine vita

I sette pilastri della proposta di legge sul biotestamento

Cosa prevede la legge sul fine vita

La proposta di legge approvata dalla Camera lo scorso 20 aprile approda oggi in Senato per il via libera definitivo. Quella sul fine vita potrebbe essere l'ultima legge dell'attuale legislatura.

Di seguito i 7 pilastri della proposta di legge.

Consenso informato

Con la premessa che la legge tutela il diritto alla vita, alla salute, ma anche il diritto alla dignità e all'autodeterminazione, il testo dispone che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato è documentato in forma scritta, ma nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, viene espresso mediante videoregistrazione o dispositivi che la consentano. La volontà espressa dal paziente può essere sempre modificata.

Nutrizione e idratazione artificiale

Ogni persona maggiorenne e capace di agire ha il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, comprese la nutrizione e idratazione artificiali.

Accanimento terapeutico, sedazione profonda e abbandono cure

Viene sancito il divieto di accanimento terapeutico, riconosciuto il diritto del paziente all'abbandono terapeutico e viene espressamente garantita la terapia del dolore fino alla sedazione profonda continuata.

Responsabilità del medico

Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciarvi. Per questo motivo il medico è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere dal medico trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale e alla buone pratiche clinico-assistenziali. Il medico non ha obblighi professionali e quindi può, ad esempio, rifiutarsi di staccare la spina. Infine, la legge sul testamento biologico deve essere applicata anche dalle cliniche e strutture sanitarie cattoliche convenzionate.

Minori e incapaci

Il consenso informato è espresso dai genitori o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore di età o legalmente incapace o sottoposta ad amministrazione di sostegno.

Dat

Ogni persona, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari. Viene indicata una persona di sua fiducia che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Le Dat devono essere redatte in forma scritta o videoregistrate a seconda delle condizioni del paziente e vincolano il medico che è tenuto a rispettarne il contenuto. Sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento, anche a voce.

Pianificazione condivisa delle cure

Può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente

e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi. La pianificazione delle cure può essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.

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