Cronache

Lavoro, esclusa responsabilità del datore per danni ai lavoratori

Una nota che fa giurisprudenza quella rilasciata dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nel quale si esclude la responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute dei dipendenti se non vengono seguite le procedure

Lavoro, esclusa responsabilità del datore per danni ai lavoratori

La Fondazione Studi dei consulenti del lavoro spiega bene che, qualora il danno alla salute sia arrecato da una negligenza del lavoratore, il datore non ne dovrà rispondere.

Nella nota si legge quanto segue:"in caso di infortunio sul lavoro la responsabilità del datore di lavoro è esclusa ove si tratti di dolo del lavoratore o di rischio elettivo di quest’ultimo ovvero di un rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento della prestazione lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa". Questa nota è stata emessa dalla fondazione in seguito ad una sentenza d'ordinanza (16026) della Suprema Corte di Cassazione. Nonostante quanto detto dall'ordinanza il datore di lavoro è sempre e comunque tenuto a garantire un posto sicuro che possa, per quanto possibile, riuscire a prevenire anche le negligenze del personale.

Attraverso l'analisi dell'ordinanza numero 16026 della Suprema Corte di Cassazione, la Fondazione Studi chiarisce la posizione di lavoratore e di datore. Tale ordinanza è stata emessa il 18 giugno 2018, in seguito al decesso di un lavoratore. Infatti, attraverso questa ordinanza la Suprema Corte di Cassazione fa luce su una situazione che spesso appare complicata: l'infortunio sul lavoro, quando la responsabilità è del dipendente? In quel caso l'ordinanza ricorda che il datore deve sempre e comunque creare un ambiente sicuro e consono al dipendente, qualunque sia la mansione che egli svolge. Questo concetto è stato ribadito anche il 5 aprile scorso, quando con sentenza 15186 la stessa Cassazione interviene sul merito dell'autoresponsabilità del lavoratore. Un autista in una cava, cadendo da una scaletta si è procurato una prognosi di oltre 40 giorni e nonostante tale manovra non gli competesse poiché nelle sue mansioni non rientravano quella di salire su quella scaletta, è stato comunque condannato il suo datore. Quest'ultimo non aveva reso sicuro il posto di lavoro e soprattutto non aveva dato adeguata formazione ai dipendenti che non conoscevano i pericoli che può comportare una caduta né avevano attrezzatura idonea per essere in sicurezza anche da altezze importanti.

Sempre la Fondazione Studi all'interno della nota continua, spiegando la posizione del datore:"La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori quali destinatari della tutela, dimostrando, secondo l’assetto giuridico posto dall’articolo 2087 del Codice Civile, di aver messo in atto ogni mezzo preventivo idoneo a scongiurare che, alla base di eventi infortunistici, possano esservi comportamenti colposi dei lavoratori. Ne deriva che non possono essere ricomprese nel concetto di rischio elettivo la semplice negligenza, imprudenza o imperizia, in presenza delle quali rimane, comunque, la responsabilità del datore di lavoro".

È quindi la Suprema Corte di Cassazione a tracciare una linea netta tra responsabilità dell'operaio e responsabilità del datore.

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