Dipendente lavativo? Se l’hai filmato non puoi licenziarlo

La Cassazione fa riassumere un impiegato fannullone stanato da una telecamera: «No ai riscontri tecnologici»

Un dipendente timbra il cartellino, si presenta al posto di lavoro, poi esce ed entra dal garage aziendale durante le ore di ufficio con la sua auto privata, indisturbato. Il suo comportamento farebbe imbestialire chiunque, datore di lavoro e colleghi incollati alla scrivania. E tutti insieme acclamerebbero a gran voce il licenziamento in tronco per il «furbo» di turno nonché un’azione penale nei suoi confronti. Ma un conto è la sostanza, un altro è la forma. Infatti, se il controllo è eccessivamente tecnologico (nel caso specifico il filmato di una telecamera di sorveglianza), quindi non rispettoso della privacy, il dipendente va tenuto in servizio, nonostante il comportamento riprovevole. In sostanza, il Grande fratello non deve entrare negli uffici: sui dipendenti si vigila, non si spia.
È ancora la Corte di Cassazione a tenere banco su argomenti scottanti come quello dei controlli ammessi in azienda. E questa volta lo fa con una sentenza molto restrittiva rispetto a quelle emesse in passato. Niente concessioni alle aziende che utilizzano «soluzioni creative» per far rispettare orari di lavoro in ufficio e garantire la produttività dei dipendenti.
Se l’imprenditore scopre un assenteista per vie traverse e dunque con metodi diversi da quelli concordati con le rappresentanze sindacali aziendali, ha le mani legate. Il licenziamento dello scansafatiche va a rotoli e la reintegrazione al posto di lavoro va fatta con tempestività, con tanto di scuse e risarcimento per danni morali.
Il messaggio è chiaro. I giudici mandano a dire alle aziende che la vigilanza sul lavoro, anche se è necessaria, va mantenuta «in una dimensione umana». Di conseguenza, per evitare «condotte illecite» i dipendenti non devono essere spiati «con l’utilizzo esasperato di mezzi tecnologici», perché annullano «ogni forma di garanzia della dignità e della riservatezza».
Il caso concreto arrivato al Palazzaccio riguarda la storia di un dipendente dell’Eni, licenziato per avere mantenuto un «comportamento malizioso e ripetutamente inadempiente, o comunque idoneo ad ingenerare sfiducia». In pratica, l’uomo era stato «stanato» da una telecamera: timbrava il cartellino usando il badge elettronico, ma poi si allontanava passando dal garage aziendale. Qui però era installato un occhio elettronico che l’ha filmato e ha permesso di controllare gli orari di entrata e di uscita dell’uomo, certificando quindi il suo assenteismo in azienda.
Da qui il licenziamento confermato anche dalla corte d’Appello di Milano per la «gravità del comportamento svoltosi in maniera sistematica tale da avere spezzato il vincolo fiduciario». Ma la Cassazione ha miracolato il lavativo perché l’apparecchiatura di controllo utilizzata, a differenza di quella analoga agli ingressi dell’ufficio, «non era stata concordata con le rappresentanze sindacali né era stata autorizzata dall’ispettorato del lavoro». Così, oltre al reintegro, l’impiegato ha ottenuto dall’azienda anche il risarcimento dei danni, in aggiunta al versamento di una indennità calcolata come 1.500 euro per quattrodici mensilità, dal giorno del licenziamento alla riammissione.
I paletti sono fissati, dunque, dalla contrattazione aziendale. Infatti la Corte ammette che «per esigenze di sicurezza del lavoro» le aziende possono richiedere «l’eventuale installazione di impianti e apparecchiature di controllo dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori» ma solo dopo aver siglato un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali.
Ma i tribunali traboccano anche di questioni relative all’uso delle e-mail e delle telefonate fatte dall’ufficio.

Qui le sentenze dicono tutto e il contrario di tutto. Soprattutto nel caso delle telefonate dove la privacy del lavoratore si va a scontrare con il fattore economico rivendicato dalle aziende e che può sorgere per le eccessive telefonate fatte all’esterno.

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