Non è raro che un genitore intesti un appartamento al figlio pagando di tasca propria il prezzo dacquisto. In tal caso, però, si pone un problema: laddove il valore del cespite ecceda le franchigie di legge, occorre o meno pagare limposta di donazione?
Per rispondere al quesito occorre prendere lavvio dallarticolo 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346 del 31.10.90, il quale, da un lato, precisa che alle «liberalità indirette» si applica limposta di donazione; dallaltro, sottolinea, però, che questa imposta non si applica nei casi in cui, in particolare, tali liberalità indirette siano «collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari» e «per latto sia prevista lapplicazione dellimposta di registro, in misura proporzionale, o dellimposta sul valore aggiunto».
Con questa norma, in sostanza, il legislatore ha previsto lirrilevanza, ai fini dellimposta di donazione, delle liberalità indirette, nel caso in cui loggetto delle liberalità sia un trasferimento immobiliare che sconti lIva oppure limposta proporzionale di registro, escludendo dallesenzione, quindi, solo gli atti - fuori campo Iva - per i quali sia dovuta limposta di registro in misura fissa (per esempio: acquisto di immobile sito allestero).
Tornando al caso che ci occupa, ciò significa che per la compravendita di cui trattasi, non solo non si dovrà versare limposta di donazione, ma si potrà anche dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del genitore «donante».
*Presidente Confedilizia
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