Donazione e liberalità

Non è raro che un genitore intesti un appartamento al figlio pagando di tasca propria il prezzo d’acquisto. In tal caso, però, si pone un problema: laddove il valore del cespite ecceda le franchigie di legge, occorre o meno pagare l’imposta di donazione?
Per rispondere al quesito occorre prendere l’avvio dall’articolo 1, comma 4-bis, d.lgs. n. 346 del 31.10.90, il quale, da un lato, precisa che alle «liberalità indirette» si applica l’imposta di donazione; dall’altro, sottolinea, però, che questa imposta non si applica nei casi in cui, in particolare, tali liberalità indirette siano «collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari» e «per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto».
Con questa norma, in sostanza, il legislatore ha previsto l’irrilevanza, ai fini dell’imposta di donazione, delle liberalità indirette, nel caso in cui l’oggetto delle liberalità sia un trasferimento immobiliare che sconti l’Iva oppure l’imposta proporzionale di registro, escludendo dall’esenzione, quindi, solo gli atti - fuori campo Iva - per i quali sia dovuta l’imposta di registro in misura fissa (per esempio: acquisto di immobile sito all’estero).


Tornando al caso che ci occupa, ciò significa che per la compravendita di cui trattasi, non solo non si dovrà versare l’imposta di donazione, ma si potrà anche dichiarare in atto che il pagamento è avvenuto a cura del genitore «donante».
*Presidente Confedilizia

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