Ecco le nuove regole per la sicurezza dei dati telefonici

Il Garante della privacy detta le regole per un sistema di comunicazioni elettroniche italiane più sicuro e più protetto

Ecco le nuove regole per la sicurezza dei dati telefonici

Roma - Il Garante della privacy detta le regole per un sistema di comunicazioni elettroniche italiane più sicuro e più protetto. Con un provvedimento generale l’Autorità per la protezione dei dati personali (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), dando attuazione a quanto previsto dal Codice privacy, ha stabilito le indicazioni base per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet che vengono conservati dai gestori per l’accertamento e la repressione dei reati e per le altre finalità ammesse dalla normativa.

"Dopo i gravi abusi emersi in questi ultimi anni, con un provvedimento di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, l’Autorità ha imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici le misure tecniche e organizzative che garantiscano un elevato livello di protezione, comune a tutto il settore dei servizi di comunicazione elettronica. I dati di traffico telefonico e Internet, che comunque non riguardano il contenuto - rileva il Garante - sono particolarmente delicati: numero chiamato, data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante nel caso del cellulare, dati inerenti agli sms o mms, indirizzi e-mail contattati, data, ora e durata degli accessi alla rete consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini". Il Garante ricorda poi che in Italia, dopo la recente proroga di fine anno del cosiddetto "pacchetto Pisanu", il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi 4 per quello telematico. Le misure disposte dal Garante dovranno essere applicate entro il prossimo 31 ottobre.

ACCESSO AI DATI
L’accesso ai dati è consentito solo al personale incaricato mediante avanzati sistemi di autenticazione informatica, anche con l’uso di dati biometrici. Sono compresi nella prescrizione, salvo limitati casi di necessità, anche gli amministratori di sistema, figure chiave della sicurezza delle banche dati, sul cui ruolo, spesso sottovalutato anche nei settori più delicati, il Garante prevede di iniziare una riflessione approfondita.

ACCESSO AI LOCALI
I locali in cui sono ospitati i sistemi di elaborazione che trattano dati di traffico telefonico per esclusive finalità di giustizia devono disporre di sistemi biometrici di controllo degli accessi. In ogni caso, i sistemi che trattano dati di traffico di qualsiasi natura vanno installati in locali ad accesso selezionato.

SISTEMI DI AUTORIZZAZIONE
Le funzioni tra chi assegna le credenziali di autenticazione e chi accede ai dati devono essere rigidamente separate. I profili di autorizzazione da attribuire agli incaricati devono essere differenziati a seconda che il trattamento dei dati di traffico sia effettuato per scopi di ordinaria gestione o per quelli di accertamento e repressione dei reati.

TRACCIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL PERSONALE
Ogni accesso effettuato e ogni operazione compiuta da parte degli incaricati e degli amministratori di sistema devono essere registrati in appositi audit log.

CONSERVAZIONE SEPARATA
Idati tenuti per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati devono essere conservati separatamente da quelli utilizzati per funzioni aziendali e i sistemi di elaborazione che li trattano vanno sottoposti a rigide misure di sicurezza fisica e controllo degli accessi.

CANCELLAZIONE DEI DATI
Una volta decorso il tempo previsto di conservazione, i dati devono essere immediatamente cancellati o resi anonimi, eliminandoli anche dalle copie di backup create per il salvataggio dei dati.

CONTROLLI INTERNI
Devono essere effettuati controlli periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli incaricati, sul rispetto delle norme di legge e delle misure organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante, sull’effettiva cancellazione dei dati una volta decorsi i termini di conservazione.

SISTEMI DI CIFRATURA
Contro rischi di acquisizione indebita, anche fortuita, delle informazioni registrate da parte di incaricati di mansioni tecniche i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno protetti con tecniche crittografiche.

I gestori telefonici e i fornitori di sistemi di comunicazione elettronica dovranno applicare queste misure entro il prossimo 31 ottobre. L’applicazione di alcune di esse viene disposta dal Garante anche alla conservazione dei dati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, commercializzazione di servizi, statistica, per favorire un quadro più ampio di sicurezza di dati e sistemi.

Restano esclusi dall’ambito di applicazione di queste regole i gestori di esercizi pubblici e Internet cafè, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete , i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.

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