Roma - Il Garante della privacy detta le regole per un sistema di comunicazioni elettroniche italiane più sicuro e più protetto. Con un provvedimento generale l’Autorità per la protezione dei dati personali (Francesco Pizzetti, Giuseppe Chiaravalloti, Mauro Paissan, Giuseppe Fortunato), dando attuazione a quanto previsto dal Codice privacy, ha stabilito le indicazioni base per la messa in sicurezza dei dati di traffico telefonico e Internet che vengono conservati dai gestori per l’accertamento e la repressione dei reati e per le altre finalità ammesse dalla normativa.
"Dopo i gravi abusi emersi in questi ultimi anni, con un provvedimento di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, l’Autorità ha imposto ai gestori di servizi telefonici e telematici le misure tecniche e organizzative che garantiscano un elevato livello di protezione, comune a tutto il settore dei servizi di comunicazione elettronica. I dati di traffico telefonico e Internet, che comunque non riguardano il contenuto - rileva il Garante - sono particolarmente delicati: numero chiamato, data, ora, durata della chiamata, localizzazione del chiamante nel caso del cellulare, dati inerenti agli sms o mms, indirizzi e-mail contattati, data, ora e durata degli accessi alla rete consentono di ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini". Il Garante ricorda poi che in Italia, dopo la recente proroga di fine anno del cosiddetto "pacchetto Pisanu", il periodo di conservazione di questi dati a fini di giustizia toccherà gli 8 anni per il traffico telefonico e quasi 4 per quello telematico. Le misure disposte dal Garante dovranno essere applicate entro il prossimo 31 ottobre.
ACCESSO AI DATI
L’accesso ai dati è consentito solo al
personale incaricato mediante avanzati sistemi di autenticazione
informatica, anche con l’uso di dati biometrici. Sono compresi nella prescrizione, salvo limitati casi di
necessità, anche gli amministratori di sistema, figure chiave della
sicurezza delle banche dati, sul cui ruolo, spesso sottovalutato anche
nei settori più delicati, il Garante prevede di iniziare una
riflessione approfondita.
ACCESSO AI LOCALI
I locali in cui sono ospitati i sistemi di
elaborazione che trattano dati di traffico telefonico per esclusive
finalità di giustizia devono disporre di sistemi biometrici di
controllo degli accessi. In ogni caso, i sistemi che trattano dati di
traffico di qualsiasi natura vanno installati in locali ad accesso
selezionato.
SISTEMI DI AUTORIZZAZIONE
Le funzioni tra chi assegna le
credenziali di autenticazione e chi accede ai dati devono essere
rigidamente separate. I profili di autorizzazione da attribuire agli
incaricati devono essere differenziati a seconda che il trattamento
dei dati di traffico sia effettuato per scopi di ordinaria gestione o
per quelli di accertamento e repressione dei reati.
TRACCIAMENTO DELL’ATTIVITÀ DEL PERSONALE
Ogni accesso effettuato e ogni operazione compiuta da
parte degli incaricati e degli amministratori di sistema devono essere
registrati in appositi audit log.
CONSERVAZIONE SEPARATA
Idati tenuti per esclusive finalità
di accertamento e repressione dei reati devono essere conservati
separatamente da quelli utilizzati per funzioni aziendali e i sistemi di
elaborazione che li trattano vanno sottoposti a rigide misure di
sicurezza fisica e controllo degli accessi.
CANCELLAZIONE DEI DATI
Una volta decorso il tempo previsto di
conservazione, i dati devono essere immediatamente cancellati o resi
anonimi, eliminandoli anche dalle copie di backup create per il
salvataggio dei dati.
CONTROLLI INTERNI
Devono essere effettuati controlli
periodici sulla legittimità degli accessi ai dati da parte degli
incaricati, sul rispetto delle norme di legge e delle misure
organizzative tecniche e di sicurezza prescritte dal Garante,
sull’effettiva cancellazione dei dati una volta decorsi i termini di
conservazione.
SISTEMI DI CIFRATURA
Contro rischi di
acquisizione indebita, anche fortuita, delle informazioni registrate
da parte di incaricati di mansioni tecniche i dati di traffico trattati per esclusive finalità di giustizia vanno
protetti con tecniche crittografiche.
I gestori telefonici e i fornitori di sistemi di comunicazione elettronica dovranno applicare queste misure entro il prossimo 31 ottobre. L’applicazione di alcune di esse viene disposta dal Garante anche alla conservazione dei dati per finalità non di giustizia, ma di fatturazione, commercializzazione di servizi, statistica, per favorire un quadro più ampio di sicurezza di dati e sistemi.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione di queste regole i gestori di esercizi pubblici e Internet cafè, i gestori di siti Internet che diffondono contenuti sulla rete , i gestori dei motori di ricerca, le aziende o le amministrazioni pubbliche che mettono a disposizione del personale reti telefoniche e informatiche o che si avvalgono di server messi a disposizione da altri soggetti.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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