Il punto in questione è se i voti della Lega Alleanza Lombarda, che si è presentata nella sola circoscrizione Lombardia 2 per la coalizione di Prodi, possono essere conteggiati a livello nazionale insieme a tutti i voti dell'Unione, che nelle altre circoscrizioni si è presentata con i diversi partiti che la compongono.
Si possono fare due considerazioni, una in base all'interpretazione della legge elettorale che disciplina le elezioni politiche, e l'altra, che è di ordine superiore, in base al rispetto dei principi costituzionali.
Quanto alla legge elettorale, l'esame si concentra sul primo comma dell'articolo 83 il quale dispone che per la determinazione della «cifra elettorale», ossia dei voti validi attribuibili a ciascuna lista, «tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno».
Il testo dice esattamente che l'Ufficio centrale nazionale «determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno». Prosegue quindi: «Determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggiore numero di voti validi espressi».
Dunque la legge si riferisce «alle liste aventi il medesimo contrassegno», quindi a una pluralità di liste, e sembra logicamente escludere il caso di una lista presente in una sola circoscrizione, qual è il caso della Lega Alleanza Lombarda presente solo in Lombardia 2.
Come ha ricordato Roberto Calderoli, «nelle leggi i plurali e i singolari hanno un peso così come lo hanno le virgole». Quindi, se il legislatore avesse voluto ammettere che, per la validità dei voti di una lista, fosse bastata la sua presenza in una circoscrizione, avrebbe dovuto scrivere: «alla lista avente un dato contrassegno» e non «alle liste aventi il medesimo contrassegno». Quindi: i 44.580 voti della Lega Alleanza Lombarda non possono essere aggiunti ai voti delle altre liste della coalizione dell'Unione su base nazionale.
Poiché una legge si interpreta anche in funzione di quella o quelle che ha eventualmente sostituito, si può affermare che il comma in oggetto ha sostituito parzialmente il comma 1 della legge elettorale proporzionale del 1957 che considerava le cifre elettorali delle liste per l'utilizzo dei «resti» di voti validi non utilizzati nelle varie circoscrizioni, aggiungendo: «ed accerta quindi che le liste abbiano ottenuto almeno un seggio in una circoscrizione e una cifra elettorale di almeno 300.000 voti di lista» (all'epoca occorrevano mediamente 60mila voti per un seggio).
Il legislatore aveva usato il plurale perché voleva che le liste, per rivendicare voti validi in sede nazionale, fossero presenti in più di una circoscrizione, ottenendo almeno 300mila voti. Abolito il requisito di 300mila voti, rimane nella legge attuale il requisito della presenza in più di una circoscrizione che serve ad evitare liste di puro disturbo.
Un'interpretazione opposta consentirebbe a una lista che ha messo insieme 44.580 voti «di disturbo», cioè Lega Alleanza Lombarda, di fare attribuire il premio di maggioranza a una coalizione di cui non fa parte in nessun'altra circoscrizione. Difficile credere che questa interpretazione sia conforme alle intenzioni del legislatore.
Vi è poi una considerazione di ordine costituzionale. Se ai voti di questa lista di disturbo fosse attribuito un tale potere, si violerebbe il disposto dell'art. 48 della Costituzione, secondo il quale il voto di ogni elettore è uguale. I voti della Lega Alleanza Lombarda sarebbero «più uguali» degli altri.
Per quanto sia discutibile il principio che una coalizione o anche un solo partito possano avere un premio che consolidi la loro maggioranza in funzione di una prevedibile più facile governabilità, e non conquistino invece la maggioranza dei seggi grazie al semplice maggioritario secco (come in Gran Bretagna), che offre maggiore chiarezza, la legge applicata a queste elezioni aveva una finalità ben precisa: fare confrontare due coalizioni «nazionali» senza inquinarle con «liste di disturbo». Fare ora dipendere da una lista di questa specie il risultato delle elezioni del 9-10 aprile, significherebbe contraddire lo scopo primo della legge.
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