Ecco quanto si deve pagare

L’imposta sulle successioni e sulle donazioni è stata reintrodotta dalla legge 286/06. In particolare per le successioni decorre da quelle aperte dal 3 ottobre del 2006 e per le donazioni a partire dal 29 novembre dello stesso anno. Le due imposte non colpiscono l’asse ereditario globale, ma unicamente le singole attribuzioni in capo a eredi o legatari; riguardano tutti i beni e diritti, mobiliari e immobiliari, oggetto di trasferimento, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
Comprendono quindi, per esempio, oltre alle somme di denaro, qualsiasi tipo di rapporto bancario, saldi di conti correnti, titoli azionari o obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento e altri valori mobiliari.
Quanto costa la successione
Non sono soggetti alle imposte di successione, ipotecarie e catastali, i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, né quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, che hanno finalità di pubblica utilità come l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o anche altri scopi di pubblica utilità. Lo stesso accade per le successioni effettuate a favore delle Onlus, dei movimenti e dei partiti politici. Va qui ricordato che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di un anno dal decesso.
E la donazione
Sono registrate gratuitamente le donazioni a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, degli enti pubblici e delle fondazioni o delle associazioni legalmente riconosciute, con finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altri scopi di pubblica utilità. Le stesse regole valgono per quelle verso le Onlus, i movimenti e i partiti politici.


Il bene proveniente da donazione non può costituire oggetto di alcuna pretesa da parte degli eredi se, al momento della vendita a terzi o della richiesta di un mutuo, sono decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione (dieci anni dalla morte del donante) senza che siano state proposte opposizioni.

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