Conti correnti bancari e siti web senza veli

È da poco entrato in vigore il regolamento europeo sulla cooperazione transfrontaliera. L'obiettivo è quello di scoprire abusi commessi a danno dei consumatori dell'Europa

Conti correnti bancari e siti web senza veli

Dallo scorso 17 gennaio è entrato in vigore il regolamento europeo sulla cooperazione transfrontaliera, una misura che toglie letteralmente i "veli" da conti bancari e siti internet per scovare eventuali abusi commessi a danno dei consumatori europei.

Come sottolinea Italia Oggi, a stabilire i nuovi paletti guida è il regolamento Ue 2017/2394, dedicato alla “cooperazione tra le autorità nazionali per l'esecuzione della normativa che tutela i consumatori”.

Il nucleo del provvedimento comprende i poteri minimi in possesso delle autorità di controllo per scoprire, laddove ve ne fosse bisogno, le pratiche anti-consumatori e colpirne i responsabili. In altre parole, l'obiettivo dell'Ue è quello di tutelare chi acquista beni e servizi.

Partiamo dall'inizio. Quali sono gli enti competenti che eserciteranno i poteri? In Italia troviamo il ministero dello Sviluppo Economico e della Salute, il garante della privacy, l'Agcom, l'Antitrust, la Banca d'Italia. E ancora: Consob, Isvap e autorità di regolazione trasporti.

I poteri delle autorità di controllo per evitare abusi

Torniamo ai poteri. Innanzitutto, in caso di necessità per scongiurare frodi e pratiche avverse ai consumatori, le autorità di controllo hanno accesso a ogni dato e informazione utile.

Queste potranno essere esigibili da qualunque soggetto privato o pubblico. Saranno inoltre acquisibili i flussi finanziari e dei dati, le informazioni sui conti bancari e la titolarità dei siti web. Sarà infine possibile accertare in pieno l'identità delle persone coinvolte nei flussi.

Le ispezioni sono finalizzate a ottenere o sequestrate copie di informazioni, documenti, o dati. I dipendenti potranno essere costretti a fornire alle autorità, a loro volta, spiegazioni dei fatti, informazioni, dati o documenti.

Stando al regolamento, in maniera più dettagliata, le autorità possono “richiedere informazioni dai registri del dominio e dalle banche al fine di individuare l’identità dell’operatore responsabile” ma anche “effettuare degli acquisti campioni per controllare la discriminazione geografica o le condizioni postvendita (ad esempio i diritti di recesso)” e “ordinare la rimozione di contenuti online” qualora dovesse essere necessario farlo. Dulcis in fundo, sono previste multe o sanzioni periodiche per le violazioni commesse.

In caso di “ragionevole sospetto di infrazione” diffusa all'interno del territorio dell'Unione Europea, le autorità di controllo nazionali devono informare la Commissione, oltre alle altre autorità competenti e gli uffici di

collegamento. A quel punto le autorità nazionali hanno l'obbligo di condurre “adeguate indagini” per avviare “un'azione coordinata” nel caso in cui dalle indagini possano verificarsi infrazioni.

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