Economia

Attenzione al Superbonus 110%: la mossa decisiva del commercialista

Nel rilascio dell’attestato di conformità per la cessione e lo sconto del Superbonus, il commercialista dovrà eseguire soltanto una mera attività di controllo formale e non entrare nel merito

Attenzione al Superbonus 110%: la mossa decisiva del commercialista

Il visto di conformità, definito anche visto leggero, è stato introdotto con il decreto legislativo numero 241 del 1997. In questo caso, ai fini della cessione e dello sconto del Superbonus 110%, il commercialista dovrà eseguire esclusivamente un'attività di controllo formale e non di merito.

Come funziona

Non ci sarà diritto alla detrazione del 110% in assenza di redditi imponibili, cioè i redditi complessivi del soggetto formato da tutti i redditi posseduti: in questo caso, il contribuente potrà usufruire della detrazione maggiorata indipendentemente dalla capienza dell'imposta lorda o dalla circostanza che lo stesso possieda solo redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva. Queste sono alcune delle linee guida fornite dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec-Fnc) che hanno aggiornato, congiuntamente, il proprio documento chiamato "Il superbonus 110%: check list visto di conformità ecobonus e sismabonus" che tiene conto, in particolare, delle modifiche intervenute con la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Documenti e integrazioni al Superbonus

Come riporta ItaliaOggi, Il documento fornisce un quadro d'insieme dei controlli che dovranno essere eseguiti per ottenere il visto di conformità sull'apposita comunicazione da inoltrare all'Agenzia delle Entrate ed attestare che esistono i presupposti che danno diritto alla fruizione della detrazione d'imposta e lo sconto sul corrispettivo. Assieme al documento è stato messo a disposizione anche il facsimile della lettera di incarico professionale e del preventivo per le prestazioni riferibili al 110% e la sintesi aggiornata delle risposte fornite dall'Agenzia delle entrate sull'argomento: per scaricare la documentazione occorre, però, essere iscritti agli ordini dei commercialisti ed accedere alla propria area riservata. Inoltre, la previsione per l'ottenimento del superbonus al 110% sugli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e sugli interventi di coibentazione del tetto, risulteranno agevolati anche nel caso in cui i locali sottostanti non siano riscaldati. Sono stati integrati i beneficiari, cioè gli unici proprietari di edifici fino a quattro unità, assimilati ai condomini, ed aggiornati i limiti di spesa per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici se trainati e se correlati ad interventi trainanti (cappotto e sostituzione dell'impianto di riscaldamento). Inoltre, sono stati ridefiniti i requisiti necessari delle polizze assicurative dei professionisti tecnici.

Nel documento viene evidenziato il regime sanzionatorio previsto dal comma 1 dell'art. 39 del dlgs 241/1997 e quello specifico per i professionisti tecnici che rilasciano certificazioni ed attestazioni oltre all'utile indicazione per la determinazione dei compensi professionali. Quest'ultima è accompagnata da un "consiglio", in merito ai contenuti del preventivo e del mandato professionale, in ordine all'entità ma, soprattutto, in relazione al possibile incasso frazionato sulla base degli Stati di avanzamento dei lavori (Sal). In mancanza di preventivo e di mandato, la determinazione verrà rimessa al giudice che, ferma la volontà contrattuale tra le parti, potrà far riferimento all'attività di consulenza prevista dall'art.

26 del dm 140/2012.

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