I vecchi vizi sono duri a morire. Soprattutto se garantiscono lauti guadagni, come nel caso delle bollette a 28 giorni con cui le società di telefonia aggiungono una fattura in più all'anno. Pur a fronte delle sanzioni inflitte dall'Agcom e al decreto che ne ha stabilito lo stop definitivo, la vecchia pratica continua. Questo è almeno quanto ha rilevato l'Autorithy guidata da Angelo Cardani, che «ha verificato la persistenza sul mercato di offerte di servizi di telefonia fissa o convergenti con cadenza di fatturazione 28 giorni, ed ha conseguentemente deciso di avviare nuovi procedimenti sanzionatori nei confronti degli operatori responsabili della reiterata violazione». Insomma, i riflettori restano più che mai accesi dopo che solo l'altroieri è sceso in campo anche l'Antitrust, con tanto di ispezioni della Guardia di Finanza nelle sedi Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e anche in quella di Asstel (l'associazione di categoria), a cause del sospetto di accordi non autorizzati sulle tariffe tra i vari operatori.
Quanto all'AgCom, è stata inoltre deliberata «l'adozione di provvedimenti di diffida nei confronti di Tim, Wind Tre, Vodafone, Fastweb e Sky» per non aver «rispettato le prescrizioni in materia di chiarezza, trasparenza e completezza delle informative rese agli utenti». L'opacità riguarda soprattutto l'indicazione precisa del prezzo di rinnovo delle offerte nel momento dello snodo contrattuale, ovvero dal passaggio dalla cadenza a 28 giorni a quella mensile. L'organismo ha, quindi, sottolineato l'esigenza di «chiarire che eventuali modifiche dei suddetti costi sono conseguenza esclusivamente di scelte degli operatori e non del ripristino della fatturazione su base mensile». Le diffide riguardano anche il mancato rispetto degli obblighi in materia di esercizio del diritto di recesso, che deve invece essere garantito senza dover pagare penali né costi di disattivazione anche in caso di contratti con offerte promozionali.
Col recesso vengono inoltre a cadere gli obblighi di pagamento di canoni previsti per modem o decoder forniti dall'operatore, nonché altri oneri legati ai costi di attivazione. Infine Agcom ribadisce che «ai fini dell'esercizio del diritto di recesso devono poter essere impiegate tutte le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o dell'adesione al contratto».
Resta, intanto, aperta la questione dei rimborsi per le bollette pagate dagli utenti con la formula dei 28 giorni.
Nella seduta di lunedì scorso il Tar del Lazio, che ha comunque bocciato la fatturazione «accorciata», ha infatti congelato il capitolo riguardante la restituzione delle somme. In attesa del giudizio di merito fissato per il prossimo 31 ottobre, il Tribunale ha infatti sospeso il capitolo dei rimborsi che pure erano previsti nella delibera dell'Authority sulle comunicazioni.
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