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Cosa può fare davvero il coniuge sul conto cointestato

Alcuni fondi restano di specifica proprietà di uno dei due anche dopo le nozze e l'introduzone del regime di comunione dei beni

Cosa può fare davvero il coniuge sul conto cointestato

Anche in regime di comunione dei beni sancito col matrimonio uno dei due coniugi può aprire un conto corrente personale ed essere pertanto l'unico ad avere diritto di accedere al denaro in esso depositato.

In questi casi l'altro coniuge, a meno che non venga redatta specifica autorizzazione dal titolare del conto per ogni singola operazione, non può disporre di tali fondi, pure se questi sarebbero da considerare un bene comune. Il discorso cambia, invece, quando la coppia decide di aprire un conto cointestato. Questa particolare condizione contrattuale, qualora si parli di firma disgiunta, permette ad entrambi di operare sul deposito senza la necessità di ottenere un permesso da parte del cointestatario. Oltre ciò, è bene sottolineare, il denaro depositato in banca appartiene per metà a ciascuno dei due titolari del conto.

Alcuni fondi, tuttavia, rimangono di personale proprietà di uno solo dei due coniugi, anche in regime di comunione dei beni, come ad esempio quelli già posseduti prima delle nozze, il denaro ricevuto con donazioni o eredità anche dopo il matrimonio (a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di liberalità o nel testamento), i soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni e/o la pensione relativa alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa ed infine quelli derivanti dalla vendita di un bene mobile o immobile risultante proprio.

Una volta che interviene il regime di comunione dei beni, come riportato da businessonline, il denaro acquisito dopo il matrimonio diviene "comune", anche nel caso in cui sia depositato su un conto corrente personale. Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli esempi sopra citati, che devono comunque risultare documentabili.

In caso di conto cointestato a firma disgiunta entrambi i coniugi sono autorizzati ad effettuare operazioni bancarie di ogni genere (come prelievi, versamenti, bonifici o assegni) senza dover disporre anche del permesso dell'altra parte. Oltre che servire sempre al momento dell'apertura e della chiusura del deposito, la doppia autorizzazione ad operare su di esso risulta invece necessaria qualora si tratti di un conto cointestato a firma congiunta.

L'unica eccezione si può avere nel momento in cui uno dei due venga scelto da entrambi come rappresentante autorizzato all'espletamento delle ordinarie operazioni bancarie, più spesso depositi e prelievi di denaro.

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