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Coronavirus, a chi spetta la cassa integrazione ordinaria

Il Cura Italia ha esteso la Cigo anche alla casuale di Covid-19

Coronavirus, a chi spetta la cassa integrazione ordinaria

I lavoratori dipendenti assunti entro il 23 febbraio scorso,dipendenti nelle imprese beneficiarie previste nel Cura Italia, potranno beneficiare della Cassa integrazione ordinaria per causale Coronavirus.

Il Dl 12/2020, pertanto, ha introdotto la Cigo Coronavirus, permettendo a coloro i quali, assunti con contratto di lavoro subordinato prima del 23 febbraio scorso, possano usufruire della misura richiesta dal proprio datore di lavoro, senza la necessità di aver maturato un'anzianità di servizio di almeno 90 giorni come previsto dall'art. 10 del Dlgs 148/2015 sull'applicazione della cassa integrazione ordinaria.

Nel testo, difatti, si legge che "I lavoratori destinatari devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020", senza l'obbligatorietà del successivo requisito del possesso di "Un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione". Pertanto, l'integrazione salariale per motivi Coronavirus spetterà ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato e agli apprendisti mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La Cigo Coronavirus va richiesta però, dai datori di lavoro e dunque dalle imprese, e non tutte rientrano nella lista stilata dal governo nell’ultimo Cura Italia. Questo perché il Decreto Legge n. 18 del 2020, pur contenendo delle semplificazioni in materia di integrazioni salariali al fine di andare incontro ad imprese e lavoratori in difficoltà a causa della crisi economica provocata dall'avanzata della pandemia di Covid-19, non ha istituito temporaneamente un ammortizzatore sociale unico, mantenendo il campo di applicazione ordinario della CIGO, dell'assegno ordinario FIS e della CIG in deroga.

La Cigo per Coronavirus spetta, dunque, alle stesse imprese che possono richiedere lacassa integrazione ordinaria e pertanto, secondo l'art. 10 del D. Lgs. n. 148/2015, "La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.

602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; c) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione".

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