Cosa sapere prima di prestare l’automobile a famigliari e conoscenti

I meccanismi imposti dalle leggi sono diversi e chi si accinge a prestare l’automobile dovrebbe conoscerli per evitare soprese poco piacevoli

Cosa sapere prima di prestare l’automobile a famigliari e conoscenti

Per quanto possa essere cortese, prestare l’automobile può avere conseguenze sgradevoli. Occorre innanzitutto sapere che il libretto di circolazione deve riportare il nome di chi guida la vettura, così non fosse si possono rischiare multe fino a 712 euro e il sequestro del libretto medesimo. Questa è la definizione di massima, l’argomento merita un approfondimento perché è vario. Occorre stabilire il rapporto di parentela tra il proprietario dell’automobile e chi la guida, così come la durata del prestito.

E cosa dice la legge nel caso in cui il conducente di una vettura non sua dovesse prendere una multa o fare un incidente?

Prestare l’automobile è un contratto di comodato

Secondo l’articolo 1803 del Codice civile, il comodato d’uso si applica a chiunque presti un bene o immobile per un periodo o un uso determinato. Prestare la propria automobile anche soltanto per una manciata di minuti coincide con l’avere dato forma verbale a un comodato che trova ragione d’essere nella consegna delle chiavi della vettura.

Se si presta l’automobile a una persona non convivente per un periodo superiore ai 30 giorni occorre comunicarlo alla motorizzazione affinché sul libretto di circolazione vengano riportati i dati del conducente. Si tratta di fatto di una condizione che raramente le forze di polizia possono attestare con certezza ma, qualora ciò avvenisse, scatterebbe la già citata contravvenzione di 712 euro con il sequestro della carta di circolazione.

Come proteggersi da conseguenze sgradite

Il conducente che dovesse danneggiare l’automobile è chiamato a risarcire il danno anche se il comodato, come spesso avviene, è verbale. Occorre però comprendere soprattutto cosa avviene nel caso in cui il conducente violasse il Codice della strada o arrecasse danni a terzi. E se la questione sembra ovvia, la risposta è tutt’altro che scontata.

L’articolo 2054 del Codice civile stabilisce che il proprietario del veicolo risponde in solido con il conducente di ogni danno causato a persone o cose, a meno che il primo riesca a dimostrare di non essere al corrente che il conducente avesse preso possesso della sua automobile.

Il proprietario della macchina può esigere che il conducente firmi un accordo di non responsabilità in caso di danni causati a terzi ma ciò non lo solleva del tutto, perché il danneggiato può comunque chiedere il risarcimento in solido del danno. Un simile accordo ha tuttavia una sua logica, perché permette al proprietario della macchina di rifarsi, in un secondo momento, sul conducente.

Se la responsabilità civile richiama il principio di responsabilità solidale, la responsabilità penale ricade invece soltanto sul conducente.

Le multe e i punti

Anche per le violazioni del Codice della strada vale la responsabilità solidale per l’ammontare della multa. Se il conducente non la pagasse, l’onere cadrebbe sulle spalle del proprietario. Questa logica non può essere sovvertita da accordi di altra natura, se non la misura in cui il proprietario potrà rifarsi sul conducente in un secondo momento.

I punti della patente, invece, vengono tolti soltanto al conducente ma, se l’ammenda fosse comminata in differita (quindi il conducente non fosse colto sul fatto) il proprietario dell’automobile ha 60 giorni di tempo per rendere noti i dati anagrafici della persona che guidava la vettura al momento dell’infrazione al codice.

L’ipotesi della scrittura privata

Può sembrare un’esagerazione ma è l’unico modo che ha il proprietario per fare valere i propri diritti. Se non ha senso procedere con questa modalità per il prestito della vettura a un famigliare, assume un proprio spessore quando se ne concede l’uso a una persona estranea a gradi di parentela e per un periodo di tempo prolungato.

Se, come detto, accordi scritti non sollevano la responsabilità civile del proprietario ma gli permettono di rivalersi sul conducente in caso di bisogno, occorre tenere conto anche della questione assicurativa. I danni a terzi, in caso di incidente, vengono di fatto coperti dall’assicurazione del proprietario della vettura, al quale però la compagnia di assicurazioni aumenterà il costo della polizza.

La scrittura privata può tenere conto anche di questa eventualità, fissando su carta l’obbligo del conducente di farsi carico del maggiore esborso che il proprietario potrebbe essere chiamato a sopportare. Se si ricorre alla scrittura privata è bene anche farsi consegnare la copia della patente del conducente, in modo da poterne comunicare i dati nel caso in cui prendesse una multa.

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