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Fermo amministrativo, niente più imposta per cancellarlo

È arrivata la risposta dell’agenzia delle Entrate: non si dovranno più pagare i 32 euro per l’Imposta di bollo necessaria per cancellare il fermo amministrativo sui veicoli

Fermo amministrativo, niente più imposta per cancellarlo

Non si dovranno più pagare i 32 euro per l’Imposta di bollo necessaria al fine di cancellare il fermo amministrativo sui veicoli.

La novità, contenuta nella legge di Bilancio 2020, sarebbe dovuta scattare lo scorso primo gennaio ma per vedere luce è stato necessario attendere l’esito di un’istanza di interpello ACI, presentata il 2 dicembre.

Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore, la misura si concretizzerà nel giro di pochi giorni. Anche perché l’agenzia delle Entrate ha dato la sua risposta confermando la stessa interpretazione prospettata dalla stessa Aci, già positiva per i contribuenti.

È stato così sciolto il nodo contenuto dalla medesima legge di Bilancio, per la precisione la 160/2019, all’articolo 1, comma 809. Sembrava che questa norma, che prevedeva la gratuità, fosse in conflitto con una norma risalente al primo gennaio, il Dlgs 98/2017, il quale riguarda il documento unico di circolazione. In altre parole il Duc comprende il certificato di proprietà nella carta di circolazione con la cosiddetta “invarianza del gettito del l’Imposta di bollo”.

La risposta delle Entrate

Come si è sviluppata la risposta dell’agenzia delle Entrate? In un primo momento, per via del Dm Finanze 503/1998, la cancellazione del fermo veniva richiesta dal contribuente che aveva il veicolo sottoposto al provvedimento. Con il Dlgs 98/2017, invece, (l’articolo 2, comma 7) la revoca del fermo è notificata “a chi gestisce i pubblici registri dei veicoli direttamente dal concessionario della riscossione”. Se il contribuente non deve presentare la domanda, secondo le Entrate “viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo”.

Il Dlgs 98/2017 prevedeva l’invarianza di gettito ma questo deve considerarsi superato. La risposta dell’agenzia sottolinea un aspetto: la “norma si riferiva a una procedura di iscrizione e cancellazione del fermo che ormai è da considerare superata proprio dalla legge di Bilancio 2020”.

Le Entrate ricordano inoltre che proprio quest’ultima “per le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni di pignoramenti, ipoteche e fermi” stabilisce “l’esenzione da ogni tributo o diritto, se richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata”. Detto altrimenti le Entrate considerano la legge di Bilancio, su questa materia specifica, avente la stessa dignità del Dlgs 98/2017. Quindi la norma più recente “ha tacitamente abrogato quella precedente nella parte in cui contrasta con essa”.

Resta un punto scoperto: il diritto al

rimborso dell’importanza per i contribuenti che hanno fatto cancellare un fermo dal primo gennaio a oggi. Pare che non ci sia alcun diritto e che queste cancellazioni ricadano nella casistica della Tariffa del. 1972.

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