Economia

Volete anticipare il Tfr? Tutto quello che c'è da sapere

Il Tfr è un argomento importante della vita professionale. Ognuno dovrebbe sapere quali norme lo regolano e conoscere quali diritti può esercitare

Volete anticipare il Tfr? Tutto quello che c'è da sapere

Le norme che disciplinano il trattamento di fine rapporto (Tfr) sono molte, qui ci limitiamo a fare un’immersione nel mondo dei lavoratori privati. Queste considerazioni vanno contestualizzate con il settore professionale in cui il dipendente è inserito e con il contratto collettivo di lavoro in vigore, come peraltro sancito dall’articolo 2120 del Codice civile.

Il fatto che sia la legge a disciplinare l’anticipo del Tfr, impone delle regole che sia il lavoratore sia il datore di lavoro devono conoscere.

Il Tfr e l’importo anticipabile

La norma generale prevede che il datore di lavoro debba accantonare a titolo di Tfr un importo annuale pari alla retribuzione del dipendente diviso 13,5. La norma fa rientrare nel computo ogni tipo di retribuzione, esclusi i rimborsi spese. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono modificare questo assetto, escludendo dal calcolo alcuni tipi di emolumenti che il datore di lavoro eroga ai dipendenti o, in alcuni casi, escludendo anche la quattordicesima o i premi di produzione.

Il totale degli accantonamenti annui viene liquidato dal datore di lavoro al lavoratore quando cessa il rapporto di collaborazione, a prescindere dal motivo per il quale termina. Viene liquidato quindi in caso di licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale o decesso del dipendente.

In caso di richiesta anticipata il lavoratore ha diritto al massimo al 70% del Tfr maturato nell’azienda. Il datore di lavoro non è tenuto a rivalutare il Tfr in sede di anticipo e, soprattutto in un periodo in cui il costo della vita è in forte aumento, può essere un limite. Ogni sorta di adeguamento e re-indicizzazione è posticipato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Ogni anticipo è soggetto alle regole di tassazione del Tfr.

Il perimetro e le condizioni

La prima condizione per richiedere l’anticipo del Tfr è legata all’anzianità di servizio. Il lavoratore deve essere alle dipendenze dell’azienda almeno da otto anni. Anche ciò però può non essere sufficiente perché il datore di lavoro è obbligato ad accogliere, nell’arco di un anno solare, le richieste di anticipo formulate al massimo dal 10% dei dipendenti che ne hanno diritto e, in ogni caso, in misura del 4% del numero di dipendenti totali. Può quindi presentarsi il caso in cui, pure avendo formulato una richiesta, il lavoratore possa vedersi riconosciuto l’anticipo del Tfr nel corso dell’anno seguente.

Le motivazioni che rendono legittima la richiesta di anticipo del Tfr sono pure disciplinate dalle norme e prevedono necessità specifiche. Se ne può fare richiesta per sostenere spese sanitarie oppure per acquistare la prima casa (anche per i figli del dipendente). Queste condizioni però possono cambiare in base ad accordi sindacali diversi o in base al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Sono quindi esclusi un ampio spettro di motivi per i quali chiedere l’anticipo del Tfr, tra i quali rientrano – se non diversamente stabilito - le spese di ristrutturazione di un immobile, la formazione e i problemi economici anche gravi.

Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta e, in ogni caso, può farne soltanto una durante tutta la durata del rapporto di collaborazione con l’azienda. Nella richiesta devono essere specificati sia i motivi per il quali si necessita l’anticipo del Tfr sia l’importo desiderato. Il datore di lavoro deve comunicare in forma scritta l’accettazione della richiesta del lavoratore.

Ulteriori restrizioni e trattamento fiscale

Il lavoratore che sottostà a un regime di cessione del quinto o a un pignoramento non può chiedere l’anticipo del Tfr, giacché diventa garanzia del debito contratto. Allo stesso modo le aziende che hanno attivato lo stato di cassa integrazione a causa di una crisi non possono concedere anticipi del Tfr.

L’anticipo del Tfr rientra nei canoni della tassazione separata e non è assoggettato ai contributi. Quando il rapporto di lavoro sarà definitivamente cessato l’azienda effettuerà il calcolo delle imposte dovute dal lavoratore, tenendo conto di quelle già versate al momento in cui ha ricevuto l’anticipo.

Il Tfr in busta paga, facciamo chiarezza

L’articolo 1 della Legge 190/2014 sanciva che i lavoratori privati con un’anzianità di almeno sei mesi potessero ottenere in busta paga un anticipo del Tfr. Un meccanismo che prevedeva quindi di potere incassare mensilmente la quota parte di Tfr di propria competenza. A partire dal mese di luglio del 2018 questa eventualità è definitivamente decaduta, così come stabilito con il messaggio Inps 2791 del 10 luglio 2018.

Il Tfr dei dipendenti pubblici sottostà a logiche diverse, ne abbiamo parlato qui.

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