Economia

Occhio al pagamento dell'Imu: adesso scatta il conguaglio (e c'è chi paga la metà)

Se l'immobile è disabitato o inagibile è possibile avere uno sconto anche se si tratta di seconda casa

Occhio al pagamento dell'Imu: adesso scatta il conguaglio (e c'è chi paga la metà)

Una notizia che di certo farà piacere ai contribuenti; i proprietari di una seconda casa potranno pagare la metà dell'Imu e l'esenzione dalla Tari prevista se l'immobile è disabitato o inagibile.

A stabilirlo è stata una recente sentenza della Corte di Cassazione che lo scorso 21 gennaio, con la sentenza n. 1263, ha stabilito che per gli immobili inagibili o non utilizzati, attraverso un'autocertificazione, possa essere richiesto al comune in cui si trova l'immobile la riduzione della tassazione del 50% "per tutto il periodo per il quale sussistono le condizioni suddette".

Secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 747 della legge 160/2019 le condizioni di inagibilità o inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico del comune con una perizio a carico del proprietario. C'è, però, anche un’opzione più semplice o meno onerosa, ciò quella della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del Dpr 445 del 2000, in cui si attesta l'impossibilità di utilizzo della seconda casa.

Per beneficiare dell'agevolazione occorre ricordarsi, però, di presentare la dichiarazione Imu e Tari al proprio comune entro il 30 giugno dell'anno successivo. La Cassazione, però, ha stabilito che nel caso in cui lo stato di inagibilità dell'immobile sia già noto al comune il contribuente, pur non presentando l'apposita autodichiarazione all'amministrazione, ha diritto in automatico alla riduzione del 50%, percorrendo la strada della norma precedentemente valida per l'Ici - legge 212 del 2000.

Occorre capire, però, quando effettivamente un immobile è da considerarsi inagibile o non utilizzato e quali sono le tipologie di immobili comprese dall'agevolazione. L'inutilizzo della casa è caratterizzata, ad esempio, dal relativo distacco delle varie forniture essenziali quali acqua, luce e gas. Questa vale per tutte quelle abitazioni che sono iscritte al catasto con categorie diverse da A/1, A/8 e A/9.

Inoltre, potrà beneficiare dello sconto anche il comodante che è titolare di una prima casa nello stesso comune in cui si trova questo secondo immobile, a patto che l'abitazione principale non rientri nelle abitazioni di lusso. Anche i fabbricati storici e artistici - art. 10 del D. Lgs. n. 42 del 2004 - potranno beneficiare della riduzione del 50% della base imponibile.

Altro caso molto interessante previsto dalla sentenza della cassazione riguarda la possibilità di accedere alla riduzione Imu anche per coloro i quali abbiano un immobile in Italia ma non siano residenti e che abbiano una pensione in un altro Stato.

Logicamente, se la casa è disabilita o inagibile è impossibile che produca rifiuti; pertanto la tassa sui rifiuti non sarà dovuta previa presentazione di apposita dichiarazione Tari entro il 30 giugno dell’anno successivo. Sempre riguardo all'esenzione, anche genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice a cui è attribuita il diritto di abitazione, sarà esentato dal pagamento dell'Imu.

Altro promemoria importante da segnarsi sul calendario riguarda il pagamento dei conguagli relativi al saldo Imu da effettuare entro il prossimo primo marzo. Qualche problema potrebbe esserci in quei comuni che hanno pubblicato, sul sito del dipartimento delle Finanze, delle aliquote diverse da quelle stabilite entro il 16 novembre 2020.

Difatti l’anno passato, con i vari slittamenti del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 dei comuni, le amministrazioni non sono riuscite a rispettare i termini inizialmente previsti per la pubblicazione delle aliquote Imu sul sito del Mef. Ciò potrebbe provocare una differenza, non imputabile al contribuente, tra quanto pagato e quanto effettivamente si sarebbe dovuto versare secondo le disposizioni dell’amministrazione comunale di residenza.

Pertanto dovrà essere pagato un conguaglio a debito, senza che vi sia, però, l’applicazione di interessi e sanzioni se si rispetta la data di pagamento al primo marzo.

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