Economia

Fate molta attenzione all'Imu. Che cosa rischia chi non paga

Senza il ravvedimento operoso, a cui si può ricorrere solo nel caso in cui il Comune non intervenga con un atto di accertamento, si può arrivare alla sanzione massima del 30%

Fate molta attenzione all'Imu. Che cosa rischia chi non paga

Imu e ritardi nei pagamenti, cosa succede se non si rispettano le scadenze previste per il 16 giugno (acconto) e per il 16 dicembre (saldo)? Sono due le vie che si aprono nel caso di mancato pagamento, ovvero il ravvedimento operoso da parte del contribuente o le sanzioni per accertamento da parte del Comune di residenza.

Se è lo stesso contribuente in modo autonomo a porre rimedio alla situazione di debito, tramite, per l'appunto, l'istituto del ravvedimento operoso, può ridurre il peso della sanzione ordinaria (pari al 30%). La regolarizzazione della propria posizione tramite ravvedimento operoso può essere effettuata anche anni dopo la scadenza di pagamento prevista, ma è sempre bene evitare di rimandare. Il rischio è che nel frattempo possa partire l'accertamento Imu, cosa che ovviamente avviene prima del 5° anno, quando scatterebbe la prescrizione del debito. Sono sempre più numerosi i Comuni ad inviare gli accertamenti Imu anche a poco più di un anno dalla scadenza del debito, con l'intenzione di massimizzare gli introiti: in caso di ricezione dell'accertamento, infatti, il cittadino sarebbe costretto a versare la sanzione ordinaria del 30%, anziché del 5%.

Questa ultima, infatti, sarebbe stata la percentuale dovuta nel caso di ravvedimento operoso effettuato oltre l'anno successivo all'omesso pagamento. Si parte da un +0,1% ogni giorno e fino ai 14 giorni nel caso di un ritardo di due settimane, fino a salire a un 1,5% (ovvero 1/10 del minimo) nel caso in cui il ravvedimento operoso sia effettuato dai 15 ai 30 giorni dalla scadenza. Si sale poi a un 1,6667% (1/9 del minimo) se ciò si verifica tra i 30 ed i 90 giorni dalla data di pagamento e ad un 3,75% (1/8 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro l'anno in cui è stata commessa la violazione da parte del contribuente. Salgono le percentuali quando il ravvedimento operoso viene effettuato entro l'anno successivo a quello in cui è avvenuto il mancato pagamento (4,2857%, pari a 1/7 del minimo) e quando si va oltre questo ulteriore termine (5%, pari a 1/6 del minimo).

Per saldare il debito, comunque, oltre al ravvedimento operoso è necessario versare anche gli interessi legali. Il tasso varia a seconda degli anni (1% nel 2014, 0,5% nel 2015, 0,2% nel 2016, 0,1% nel 2017, 0,3% nel 2018, 0,8% nel 2019 e 0,05% per l'anno in corso), con la formula di calcolo che resta sempre la stessa: si parte dal prodotto tra il totale da pagare ed il tasso d'interesse legale dell'anno in questione, si divide per 365 e quindi si moltiplica per il numero dei giorni di ritardo.

Nel caso in cui, invece, dovesse intervenire il Comune con un atto di accertamento, la sanzione ordinaria resta al 30%.

Unica possibilità di ridurla resta proprio l'Ente pubblico, ma solo nel caso in cui quest'ultimo abbia previsto un regolamento studiato ad hoc per il patteggiamento col contribuente.

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