Occhio alle pensioni di invalidità: interviene l'Inps

La misura, che riguarda ciechi totali, sordi e invalidi al 100%, non può essere calcolata come reddito tassabile

Occhio alle pensioni di invalidità: interviene l'Inps

La notizia aveva messo in allarme i tanti percettori delle pensioni d’invalidità, i quali hanno rischiato di subire una batosta perché una quota dell’assegno sarebbe dovuta rientrare nel conteggio come reddito. Ciò avrebbe fatto innalzare l’Isee con conseguenze economiche pesanti per i portatori di handicap. Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sollecitato sulla vicenda, è intervenuto immediatamente, risolvendo l’anomalia. Ma cosa era successo in realtà alle pensioni d’invalidità?

La sentenza della Corte Costituzionale

Due anni fa gli assegni per le persone disabili ebbero un incremento in seguito alla sentenza numero 152/2020 della Corte Costituzionale, resa operativa da una circolare dell’Inps. Gli aumenti previsti vanno da un minimo di 291 euro al mese a un massimo di oltre 368 euro mensili, a seconda dei redditi percepiti. Questa operazione, però, ha fatto sì che i soldi in più finissero per essere conteggiati nell’Isee, facendo pagare più tasse ai beneficiari. Un paradosso, poiché l’aumento elargito in precedenzna sarebbe stato fagocitato dal Fisco.

Le reazioni

La Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) si è rivolta sia al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sia all’Inps chiedendo chiarimenti “per rimediare a una situazione che sta creando notevoli disagi a tante famiglie di persone con disabilità”. L’Istituto di previdenza sociale si è subito attivato rassicurando i beneficiari delle pensioni d’invalidità. Il problema è stato individuato e risolto e già sono stati avviate tutte le procedure per evitare che gli aumenti finiscano per essere considerati reddito.

La pensione d’invalidità

La misura, che riguarda ciechi totali, sordi e invalidi al 100%, come evidenzia l'Avvenire, non può essere calcolata come reddito disponibile nell'Isee.

La legge 89/2016 recita: “sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'Ipef”.

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