Quota 100 per i dipendenti pubblici: quando arriva il Tfs?

Tempi di attesa fino a 5 anni per il trattamento ma è possibile richiedere l’anticipo

Quota 100 per i dipendenti pubblici: quando arriva il Tfs?

Regole specifiche per i dipendenti pubblici che andranno in pensione con Quota 100 per ottenere il trattamento di fine servizio (Fns) dall’Inps.

L’istituto previdenziale, in un comunicato del 26 agosto scorso, ha ricordato le regole per l’ottenimento dell’indennità sia per coloro i quali saranno messi in quiescenza attraverso le “uscite anticipate” sia per coloro i quali perfezionano i requisiti previsti alla luce della legge Fornero.

Per chi ha usufruito di Quota 100, cioè la misura che permette di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi versati, i termini per l’erogazione del Tfs decorrono “dalla data di raggiungimento del diritto teorico più favorevole (requisito anagrafico o contributivo previsto dalla Fornero), non dalla data di effettivo collocamento a riposo”. Questo significa, nei fatti, che si potrebbe dover attendere anche il raggiungimento dei 67 anni (e dunque anche 5 anni) per avere il trattamento a cui andranno aggiunti i tempi naturali di erogazione dell’indennità da parte dell’Inps.

Si tratta di tanto tempo ma è possibile ottenere, non solo per i Quota 100, un anticipo del trattamento sino ad un massimo di 45mila euro presentando, “alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad uno specifico Accordo Quadro sottoscritto tra ABI e i Ministeri interessati, sentito l’INPS -rinnovato di recente e in corso di pubblicazione sulla G.U, una richiesta di finanziamento (…) garantito dallo Stato tramite un apposito fondo di garanzia gestito dall’INPS”.

Cambiano i tempi (più veloci) per i trattamenti pensionistici non legati a Quota 100. Se il trattamento di fine servizio è legato ad una situazione di inabilità, ad esempio, i tempi di pagamento dell’Inps sono più rapidi rispetto agli altri casi, attestandosi nel limite dei 105 giorni.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta per raggiungimento dei limiti di età o di

servizio, il pagamento, invece, sarà effettuato non prima di 12 mesi dalla data di cessazione dal servizio.

Nello specifico, l’erogazione della prestazione può essere effettuata, in base alle condizioni economiche del trattamento:

  • in un'unica soluzione qualora l’ammontare complessivo lordo sia siano ai 50mila euro;
  • in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo sia superiore a 50mila euro e inferiore a 100mila euro;
  • in tre rate annuali nel caso in cui l’ammontare complessivo lordo sia pari o superiore a 100mila. In caso di pagamento rateale, la seconda e la terza tranche saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla data di decorrenza del diritto al pagamento della prima.
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