Il suo caso aveva convinto il governo e il Quirinale della necessità di un decreto urgente che costringesse i giudici a tenere in cella gli stupratori. Il decreto è stato emanato, e dal 23 febbraio è legge dello Stato. Eppure per Davide Franceschini, il ragazzotto romano che la sera di Capodanno stuprò bestialmente una coetanea, il carcere è durato solo quattro giorni. Il 16 marzo, in esecuzione del decreto legge, era stato portato a Regina Coeli. Ieri il giudice Guglielmo Muntoni lo rispedisce a casa. Non agli arresti domiciliari, dove si trovava prima che entrasse in vigore il decreto, ma pienamente e completamente libero. Libero di tornare a stuprare, come la Procura della Repubblica - che si era opposta al provvedimento - ritiene possibile che faccia.
Paradossalmente, per lo stupratore di Capodanno il decreto sicurezza si è trasformato in un buon affare. Per capire come questo sia stato possibile bisogna raccontare come - nel campo delicato dei reati a sfondo sessuale - la magistratura italiana stia comportandosi di fronte a una norma apparentemente netta come quella del «decreto sicurezza».
Larticolo 2 del decreto stabilisce semplicemente che i reati di violenza sessuale, prostituzione minorile, pedopornografia, turismo sessuale, pedofilia e violenza di gruppo sono equiparati ai reati di mafia: e quindi, quando esistono gravi indizi, «è applicata la custodia in carcere». Apparentemente è una norma senza scappatoie. E infatti le Procure di tutta Italia hanno iniziato a rispedire in carcere gli indagati per stupro. Le carceri di Milano, Roma e altre città hanno visto aumentare improvvisamente il numero degli ospiti dei reparti «protetti», quelli da tenere a distanza di sicurezza dagli altri detenuti.
E allora? Come è possibile che da ieri Franceschini sia a spasso? La risposta sta in un paio di righe in fondo allarticolo che stabilisce il carcere obbligatorio per mafiosi e stupratori: si può schivare la prigione se vi sono «elementi dai quali risulti che non esistono esigenze cautelari». Apparentemente è un requisito difficile da soddisfare, come si fa ad escludere che un violentatore torni a violentare? Di fatto, è a questo comma che molte Procure si stanno affidando per conservare quei margini di discrezionalità che la legge puntava a togliere loro. A Milano, per esempio, per chi era ai «domiciliari» la Procura sta chiedendo e ottenendo le manette: è il caso di A. S., il maestro che nel maggio scorso era stato accusato di avere molestato nove alunni, cui il giudice preliminare Giovanna Verga aveva consentito di evitare il carcere, o di Alessandro Riva, il noto critico darte che si è sempre protestato innocente: entrambi sono finiti a San Vittore. Invece tutti gli indagati di violenza che erano sottoposti a misure - come lobbligo di firma - più lievi degli arresti domiciliari stano tornando liberi a tutti gli effetti. Per alcuni, la Procura sta anche meditando di derubricare il reato a violenza «di lieve entità», lunico per cui non cè il carcere obbligatorio.
I giudici, insomma, ritengono che quel comma li lasci comunque liberi di valutare e di scegliere caso per caso. Ed è in questo modo che è maturata anche la scelta di scarcerare Franceschini: «Non esistono esigenze cautelari», scrive il giudice Muntoni. Sarà interessante leggere per esteso il provvedimento per capire come, di fronte a un violentatore che per venti giorni aveva cercato di farla franca e che si era consegnato solo quando era ormai incastrato, si sia potuto escludere - per esempio - il pericolo di fuga.
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