Vi è in ballo, in un argomento molto importante, trattato, se non con superficialità, certamente con molta leggerezza, il cosiddetto federalismo fiscale, applicato al settore dei giochi in generale ed in particolare per quanto ci riguarda allippica. Per inquadrare il problema, occorre precisare che il monopolio del gioco è in capo allo Stato e, sino a quando i reiterati attacchi contro il monopolio, che si stanno agitando a Bruxelles ad opera in particolare, dei bookmakers inglesi e dei vari siti di raccolta gioco via Internet, non avranno esaurito la loro forza negativa e la situazione sarà completamente chiarita in un senso o nellaltro, rimane il monopolio dello Stato. Anche se ritengo che non sarà possibile intervenire sullattuale situazione normativa, se non attraverso lemanazione di una direttiva che possa comprendere tutta la complessa materia dei giochi, con il compito di supportare lattuale normativa. Soprattutto dopo lesplosione della infinita varietà di giochi messa in campo da ormai tutti gli stati europei diventando una componente irrinunciabile ai fini delle entrate fiscali di ciascuno, al di la delle giustificazioni sullordine pubblico o balle varie.
La posizione dellItalia al momento è la più salda in relazione al fondamentale assunto del monopolio del gioco in capo allo Stato, scommesse ippiche comprese. Parlare di federalismo fiscale, minimizzando o peggio ignorando i problemi comunitari relativi, mi pare quanto meno inopportuno e fuori luogo. Tanto più che, con la legge 449 nel 1999, una forma di federalismo si è già realizzata, con il riconoscimento di un ruolo specifico alle regioni, le quali sulla base di programmi finalizzati e concertati con i vari organismi, Unire, ministero delle Politiche Agricole ecc., avrebbero dovuto elaborare e realizzare.
La posizione dellItalia pare molto solida, dopo liter delle famose sentenze a livello europeo, Gambelli e Placanica, specialmente con questultima che alla fine ha statuito la facoltà di legiferare in materia di scommesse, sulla applicabilità o meno di sanzioni penali per chi si fosse reso colpevole di esercizio di raccolta del gioco al di fuori dellautorizzazione dello Stato, anche attraverso Internet, prevedendo una sanzione penale e la chiusura forzosa dei siti considerati illegali. Alla condizione che fosse deliberata al più alto livello giurisdizionale, la Corte di cassazione a sezioni unite. Cosa avvenuta successivamente in questo senso. Parlare di federalismo fiscale in questo momento sarebbe inopportuno, soprattutto per lippica, considerata la posizione attuale.
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