Fiat, inammissibile il ricorso Fiom

Lo stesso giudice che aveva ordinato il reintegro dei tre operai non ha potuto mettersi contro le norme del diritto processuale

di Gabriele Fava*

Ieri il ricorso della Fiom sulle modalità di reintegro dei tre operai dello stabilimento di Melfi è stato dichiarato inammissibile. Il sindacato aveva contestato la decisione della Fiat di riammettere i tre licenziati permettendo loro di svolgere attività sindacale ma non di tornare al lavoro sulle linee produttive e con tale ricorso la Fiom chiedeva di specificare le attività idonee a dare concreta e piena attuazione all’ordine di reintegro dei lavoratori licenziati. Il giudice del lavoro che aveva emesso il provvedimento di annullamento dei licenziamenti ed ordinato il reintegro dei tre operai ha dichiarato l'inammissibilità di tale ricorso, in quanto contrastante con i principi processuali del nostro ordinamento. Infatti non è possibile esperire un’azione con la quale si chiede di specificare un provvedimento giurisdizionale.
Il processo in Italia è regolato dal principio dispositivo (che altro non è che una manifestazione del diritto d’azione sancito dall’art. 24 della Costituzione). In altre parole questo principio dispone che l’azione attribuisce l’iniziativa giudiziaria al titolare del diritto che chiede la tutela.
Il legislatore individua tre diverse forme di tutele a cui i soggetti possono ricorrere: la tutela di cognizione (o cognitiva), la tutela esecutiva e quella cautelare. L’attività di cognizione si verifica quando un soggetto asserisce di essere titolare di un diritto soggettivo ed assume che un consociato non abbia adempiuto ad una precisa regola. L’ordinamento giuridico, in tale caso, consente al titolare del diritto soggettivo dedotto in giudizio di accertare se quest’ultimo è stato violato. In tal modo l’attività cognitiva si estrinseca in tre diverse azioni esperibili: l’azione di mero accertamento, l’azione di condanna, l’azione costitutiva. Si ha domanda di accertamento quando si afferma la titolarità di un diritto che un altro soggetto ritiene inesistente, o quando si contesta il diritto altrui. Con l’azione di condanna si afferma, invece, una lesione da parte di un soggetto e si chiede la condanna di questo al risarcimento in forma specifica o per equivalente monetario. È l’unica azione la cui sentenza può valere come titolo esecutivo, atto che prepara l’esecuzione forzata. Con l’azione costitutiva si richiede la costituzione, la modificazione o l’estinzione di rapporti giuridici. Per quanto riguarda, invece, la tutela di esecuzione essa mira alla realizzazione concreta del diritto di credito nascente da un rapporto obbligatorio, qualunque sia la sua fonte legale o giudiziale. Infine, per quanto concerne la tutela cautelare essa si ha in tutti quei casi nei quali si vuole «preservare» il diritto soggettivo dall’eventuale pregiudizio che può determinare il passare del tempo necessario ad arrivare ad una sentenza di merito. L'ordinamento prevede una tutela cautelare conservativa (es. il sequestro) e una anticipatoria (es. accertamento tecnico preventivo).
Alla luce di quanto esposto risulta evidente che il ricorso presentato dalla Fiom non rientra in nessuna delle predette categorie. Con tale azione il sindacato non ha infatti esercitato un’azione di accertamento, dal momento che la Fiom non ha affermato un diritto proprio o contestato un diritto altrui. Detto ricorso non può neppure essere ricondotto ad un’azione di condanna, dal momento che non è stata richiesta alcuna condanna, né tantomeno ad un’azione costitutiva, dal momento che non è stata richiesta la costituzione, la modificazione o l’estinzione di rapporti giuridici. Ciò che la Fiom ha chiesto al giudice è di specificare la sentenza di condanna emessa nei confronti della Fiat, indicando le modalità del reintegro a cui la società era stata condannata. Sulla base dei principi procedurali sopra esaminati pare evidente che nessun soggetto può agire giudizialmente per ottenere la specificazione di un provvedimento giurisdizionale. Il giudice del lavoro ha applicato correttamente le norme di diritto processuale nel caso di specie.

Non è entrato nel merito della questione, e d’altra parte non poteva entrarci, essendo una questione di natura esclusivamente procedurale. Tenuto conto di ciò, quindi, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso.
*Avvocato giuslavorista

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