Il testamento biologico ancora non è legge, ma per la giustizia sembra un dettaglio arginabile. Dopo quello di Firenze, un altro tribunale ha accolto la richiesta, in questo caso di una donna, di poter decidere come e dove morire. In particolare, in questo caso, si è ottenuto di disporre cure e assistenza (se servisse anche infermieristica) ma solo domiciliare. Niente ospedali o case di cura: quello che si potrà fare per allungarle o migliorarle la vita potrà essere fatto solo tra le pareti domestiche. Questo il volere di una donna settantenne, vedova, che grazie al decreto firmato dal tribunale di Varese, ha ottenuto di poter nominare come proprio tutore un amico di famiglia, disponibile non solo a prendersi cura dei suoi interessi nel caso resti incapace di intendere e volere (come ritirare la pensione e provvedere ai suoi bisogni), ma anche a fermare eventuali ospedalizzazioni, accanimenti terapeutici e trasferimenti in case di cura.
«Sono qui perché sono sola - ha spiegato la donna al giudice tutelare Giuseppe Buffone -. Ho avuto un ictus tempo fa e ho paura che possa venirmi di nuovo cosicché rimarrei incapace di intendere e di volere. Ed, allora, ho voluto designare qualcuno per fare in modo che se rimango incapace di intendere e di volere questi provveda al posto mio. (…) In caso rimango incapace, io voglio rimanere viva finché possibile, perché sono cattolica, ma solo a casa mia. Io non voglio rimanere in balia di nessuno». Il giudice dopo aver disposto un accertamento sulle attuali capacità di intendere e di volere della donna, ha emesso il decreto, accogliendo la domanda. Con una motivazione destinata a far discutere sostenitori e avversari dell’opportunità o meno di scegliersi il proprio fine vita.
«Il nuovo trend giurisprudenziale – scrive il giudice nella motivazione- sconfessa, in via definitiva, la concezione paternalistica della scienza poiché vengono ad essere rivisitate le fondamenta su cui poggiava il rapporto tra medico e paziente. La persona, e non più la vita, diventa il perno attorno a cui ruota la medicina». «Ed in tal senso – continua - il diritto all’autodeterminazione terapeutica diviene un diritto da riconoscere anche all’incapace». In questo caso sarà giusto riconoscere alla donna, non tutte le cure possibili, ma solo quelle domiciliari. Com’è suo volere. «Costituirebbe un’insanabile contraddizione – spiega il giudice -negare al soggetto capace di dire ora per allora come questi vorrà essere trattato nel momento di sopravvenuta incapacità».
Anche in questo caso l’amministratore di sostegno è diventato strumento per realizzare il diritto all’autodeterminazione terapeutica. La decisione del tribunale è basata infatti sulla legge che nel gennaio di sei anni fa istituì la figura del tutore. Ma quello strumento normativo, pensato dal legislatore per questioni più specificatamente economiche si è rivelato adeguato a sancire e garantire la possibilità di scelta fino a comprendere decisioni in ordine ai trattamenti sanitari, all’alloggio, all’alimentazione, all’igiene «cosicché niente osta – scrive il giudice - a che vi sia corrispondenza tra l’amministrazione di sostegno e testamento biologico». L’unica differenza con il decreto emesso dal tribunale di Firenze è che in questo caso il giudice ha deciso che l’amministratore di sostegno diventerà tale solo nel momento eventuale del bisogno. Con tanto di garanzia scritta che nessuna cura sarà offerta in più di quelle espressamente specificate dalla donna.
«Questo tribunale - si legge nel decreto - è in grado di nominare ad horas (istantaneamente ndr), se necessario, l’amministratore di sostegno, o di intervenire direttamente nei confronti dei medici curanti». Per evitare terapie non desiderate. In nome della legge (che ancora non c’è).- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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