Finalmente si è messa la parola fine alla lunga querelle che riguarda il prelievo venatorio di storni e fringuelli. Il Consiglio di Stato, martedì scorso, si è pronuciato in merito alla vicenda affermando che la legge regionale n.14 del 9 novembre scorso aveva di fatto messo a tacere le precedenti ordinanze che vietavano la caccia di queste due specie. Quindi il prelievo dello storno potrà essere fatto fino al 31 gennaio mentre per il fringuello il termine scade il 31 dicembre. Ma cè di più. In seguito a questa vicenda il presidente del Consiglio regionale Giacomo Ronzitti chiederà alla giunta di presentare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale proprio in seguito allordinanza del Tar Liguria sulla sospensiva della caccia a storni e fringuelli. In breve: il Tar non poteva pronunciarsi su un provvedimento legislativo sostituendosi alla Corte Costituzionale.
Soddisfazione ma anche tanta amarezza nel mondo venatorio che per un lungo periodo è rimasta dibattuta se rischiare denunce per caccia a specie protette oppure continuare lattività. Su tutta questa storia ora lAnuu Migratoristi ha voluto dare la sua versione: «Ennesima beffa». Eccola. «Artefice del malfatto il Tribunale amministrativo della Liguria che giovedì 1 dicembre si è trovato a esaminare una richiesta avanzata da Wwf e Lega per l'abolizione della caccia tesa a far sollevare dal suddetto organismo la questione di costituzionalità della legge regionale 14/2005 del 9 novembre scorso, che regolamentava il prelievo in deroga di storno e fringuello.
«Il magistrato del Tar - prosegue la nota dellAnuu - pur respingendo la richiesta avanzata dagli ambientalisti ha citato nelle premesse e nei considerando, che hanno portato a questo tipo di pronunciamento, una serie di sentenze di giurisprudenza che impongono lobbligo degli enti di disapplicare una norma contrastante con quella comunitaria e ha considerato la legge regionale in questione in diretto contrasto con la direttiva comunitaria 79/409 Cee e che di conseguenza, in virtù della primazia del diritto comunitario vigente e direttamente eseguibile, la stessa non può trovare applicazione come più volte precisato dalla Corte Costituzionale e costantemente ribadito dalla giustizia amministrativa. E così regna la confusione in quanto, in teoria, sembrerebbe che gli ambientalisti non abbiano vinto perchè la loro richiesta è stata respinta ma, siccome il Tar ha detto che la legge non poteva essere impugnata perché era da considerare già un atto nullo, dato il palese contrasto con la direttiva europea, e che quindi doveva essere disapplicata. In pratica a essere esposti a rischi elevati erano i cacciatori, perché sicuramente molti potevano essere verbalizzati sull'eco della vicenda imbattendosi in totale buona fede in un procedimento penale per abbattimento di specie protette.
«Va detto però per chiarezza - chiude la lettera dellAnuu - che solo un atto formale di disapplicazione compiuto da una amministrazione provinciale o dalla Regione potrebbe provocare l'effetto di chiusura del prelievo in deroga di storno e fringuello per il territorio di competenza.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.