In quest'ultimo periodo sono state numerose le novità normative e procedurali legate alla nuova imposizione fiscale sugli immobili sia rurali che civili, in particolare sono state quasi totalmente eliminate le agevolazioni riservate al mondo agricolo.
Dal 1 gennaio 2012 è stata introdotta la nuova tassa sui fabbricati chiamata Imu, Imposta municipale unica, che si applica anche ai fabbricati rurali sia abitativi che strumentali.
Gli ex fabbricati rurali strumentali avranno la categoria D10 e un'aliquota per il calcolo dell'imposta ridotta. Non sono previste agevolazioni particolari per gli ex fabbricati rurali ad uso abitativo ai quali si applicheranno le eventuali agevolazioni ordinarie previste per le abitazioni civili.
La legge numero 214 del 22/12/2011 all'articolo 13 comma 14-ter prevede che «tutti i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012». La norma è generale e riguarda quindi anche i fabbricati posseduti o utilizzati da soggetti che possiedono i requisiti per il riconoscimento della ruralità (art. 9 D.L. 30 dicembre 1993, n. 557). Entro il prossimo 18 giugno i possessori di fabbricati dovranno versare il primo acconto della nuova imposta Imu. Se i fabbricati non sono stati ancora censiti al catasto fabbricati dovranno utilizzare una rendita presunta sulla base della rendita di unità immobiliari simili già iscritte al catasto. La scadenza per l'accatastamento dei fabbricati rurali precede la scadenza per il versamento del saldo in modo da poter utilizzare come base imponibile la rendita catastale rivalutata.
I soggetti, che pur possedendo i requisiti di ruralità (Legge numero 133 del 30/12/1933), hanno costruzioni iscritte al catasto fabbricati devono entro il 30 giugno 2012 presentare la variazione per l'iscrizione dei fabbricati abitativi nella categoria A6 e per i fabbricati strumentali nella categoria D10. Questa procedura prevede la presentazione di una istanza con autocertificazione. Questa norma è stata predisposta in seguito all'orientamento della Corte Costituzionale in merito a ricorsi promossi da alcuni comuni che pretendevano il pagamento dell'Ici anche dai coltivatori diretti che avevano immobili censiti all'urbano.
Si è stimato che in tutta l'Italia siano circa 3 milioni il numero dei fabbricati rurali che dovranno essere iscritti al catasto dei fabbricati. Di questi molti sono fabbricati abbandonati e inabitabili da anni. L'articolo 3, comma 2, lettera b) del DM 2 gennaio 1998, n. 28 prevede che in tali situazioni questi immobili possano essere censiti senza rendita, nella categoria fittizia F/2, (costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado).
Lo stesso articolo 3, al comma successivo, elenca una serie di immobili che non vanno accatastati, a meno che non abbiano «ordinaria autonoma suscettibilità reddituale»:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
Se sono accessori a una o più unità immobiliari ordinarie, gli immobili indicati alle lettere a) ed e), e quelli indicati alla lettera c) che siano rivestiti con un «paramento murario», dovranno essere iscritti in catasto.
Le unità F2 collabenti sono quindi costruzioni non abitabili o non agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di impianti, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale cui l'immobile è censibile ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile.
L'Agenzia del Territorio di Genova ha concluso, alla fine del 2011, l'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati fotoidentificati per i quali il proprietario non aveva provveduto, entro i termini, all'accatastamento o all'invio della comunicazione dove motivava l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione.
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