Don Farinella «scomunicato» dalla Congregazione per il Clero

Don Farinella «scomunicato» dalla Congregazione per il Clero

Questa volta non ci sono dubbi: l'operato di Don Paolo Farinella va contro il Diritto Canonico della Chiesa, ne infrange ben quattro specifici articoli e per tale «delitto» - come definito dallo stesso Diritto Canonico - è prevista punizione. A stabilirlo, dopo aver analizzato i recenti scritti del prete genovese, è la Congregazione per il Clero della Santa Sede, quel dicastero che si occupa proprio di definire quanto concerne l'attività e la disciplina dei sacerdoti.
Lo scorso 1 giugno, infatti, avevamo chiesto un parere proprio alla Santa Sede in merito alle continue prese di posizione di don Farinella ora contro il Vaticano, ora a favore di esponenti politici di una ben precisa parte politica (e ciò, per giunta, durante la celebrazione della S. Messa), ora contro l'operato di quello o quell'altro Cardinale (S.E. mons. Bertone e S.E. mons. Piacenza in particolare nell'ultimo mese), ora a favore di una aperta ribellione contro l'operato del Papa, della Santa Sede e pure della Conferenza Episcopale Italiana guidata dal Card. Bagnasco.
Avevamo pertanto messo insieme una raccolta di recenti lettere, missive, omelie e proclami mediatici scritti e firmati di proprio pugno da «Paolo Farinella, prete» e, senza alcun commento, alcuna modifica e alcun taglio, li abbiamo presentati alla Congregazione per il Clero chiedendo un parere. Questa la risposta:
«Nell'accusare ricevimento della Lettera del 1° u.s., relativa all'operato del Rev. Don Paolo FARINELLA, dell'Arcidiocesi di GENOVA, mi reco a premura di significarLe che il Codice di Diritto Canonico sancisce che:
- per qualsiasi fedele cattolico, il divieto di ledere all'altrui buona fama (cfr. can. 2220, CIC);
- l'obbligo dei chierici di prestare speciale obbedienza e rispetto al Romano Pontefice ed al Proprio Ordinario (ossia, il proprio Vescovo, N.d.R.) (cfr. can. 273, CIC);
- la punizione del delitto di chi eccita i sudditi alla disobbedienza contro la Sede Apostolico o l'Ordinario;
- il divieto per tutti i chierici di avere parte attiva nei partiti politici e nella direzione di associazioni sindacali (cfr. can. 287, §2, CIC);
- l'obbligo dei ministri sacri di osservare le norme dei libri liturgici nella celebrazione del Santo Sacrificio dell'Eucaristia e degli altri sacramenti (cfr. cann. 846, §1, 850, 928, CIC)».
La lettera, a firma del sotto-segretario Mons. Antonio Neri, non specifica se nei confronti di don Farinella ci saranno o meno dei provvedimenti (diretti, da parte della Santa Sede, come accaduto per altri sacerdoti in altre diocesi d'Italia, o indiretti, tramite il superiore di don Farinella ossia il Card.

Bagnasco); la lettera è infatti indirizzata a un privato cittadino e non sarebbe corretto che venisse informato prima lui del diretto interessato, tuttavia la lettera risponde chiaramente e senza ombra di equivoco alla domanda in merito al Farinella-pensiero: gli scritti farinelliani sono scritti che non possono essere seguiti, l'operato di don Farinella è un operato che la Chiesa non riconosce né come proprio né come buono, ma in cui ravvisa svariate violazioni e delitti meritevoli di punizione. Ora, fatta chiarezza, solo una domanda resta aperta: quali saranno i provvedimenti verso don Farinella?

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