(...) almeno due Consiglieri, prevede che, dopo la seduta di insediamento del Consiglio regionale a seguito delle elezioni, «l'Ufficio di Presidenza del Consiglio autorizza la costituzione di Gruppi formati anche da un solo Consigliere, il quale sia stato eletto, per la quota proporzionale, nelle liste di un partito o di un movimento che abbia presentato con il medesimo contrassegno candidati in tutti i collegi circoscrizionali della Regione, purché assuma e mantenga tale contrassegno. I Consiglieri non facenti parte di Gruppi costituiti saranno iscritti al Gruppo Misto».
La norma indica, pertanto, le regole da applicarsi nel caso di formazione di un Gruppo all'inizio della legislatura, escludendo la possibilità di costituzione di c.d. «monoGruppi» in assenza dei seguenti requisiti: - un requisito soggettivo consistente nel fatto che l'unico Consigliere componente sia stato eletto, per la quota proporzionale, nelle liste di un partito o di un movimento che abbia presentato con il medesimo contrassegno candidati in tutti i collegi circoscrizionali della Regione; - un requisito oggettivo rappresentato dalla necessità che il Gruppo assuma e mantenga tale contrassegno.
Nel caso concreto, tuttavia, si configura una differente fattispecie in quanto il «monoGruppo» che viene a crearsi mantiene la soggettività giuridica riferita al Gruppo originariamente costituito e formato da più componenti (requisito oggettivo); a nulla rileva, invece, la mancanza del requisito soggettivo in capo all'unico rappresentante dello stesso, in quanto non vi è costituzione di un nuovo Gruppo.
Tale interpretazione parrebbe essere indirettamente avvallata dall'assenza, tra le cause di scioglimento dei Gruppi consiliari di cui al comma 6 della disposizione citata, di una regola che leghi esplicitamente lo scioglimento del Gruppo alla carenza del requisito soggettivo nel soggetto divenuto, nel corso del tempo, unico appartenente allo stesso.
Resta da considerare l'opportunità di intervenire per disciplinare compiutamente la fattispecie anche in considerazione delle modifiche normative introdotte dal legislatore nazionale con il decreto-legge n.
Vice Segretario generale
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.