Minore burocrazia per costruire

Minore burocrazia per costruire

A circa quattro anni dell'entrata in vigore della legge Regionale 16 del 6/6/2088, riguardante la normativa nel campo edilizio necessaria per costruire, ristrutturare, eseguire interventi di manutenzione, la Regione Liguria, in parte anche mediante richiesta da parte degli ordini professionali, ha revisionato il testo della Legge, apportando alcune sostanziali modifiche atte a semplificare ulteriormente le procedure amministrative per l'esecuzione dei lavori, cercando di conseguenza ad incentivare lo sviluppo economico che in questo momento il nostro paese ne ha veramente necessità.
Le principali caratteristiche che sono indicate nella Legge, che è entrata in vigore il proprio ieri, consistono:
- Formare presso i singoli comuni, nell'ambito della loro propria autonomia organizzativa, una unica struttura denominata Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) per affidare la responsabilità dei procedimenti;
- Ridefinizione delle pertinenze dei fabbricati, quali cantine, ripostigli, centrali termiche, lavatoi, che non sono considerate mere costruzioni, e possono essere realizzate mediante procedura semplificata (Denuncia di inizio attività, comunemente denominata Dia, da presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori);
- Ulteriore semplificazione burocratica per la realizzazione di parcheggi e box interrati, nonché per l'esecuzione di nuovi impianti volti all'utilizzo di fonti rinnovabili.
Particolare interesse e principale novità della modifica della Legge, è la Segnalazione Certificata di Inizio attività (Scia), che consiste appunto in una segnalazione certificata da professionista per poter dare immediato inizio all'esecuzione di lavori di modesta entità, quali rifacimento facciate, opere interne per spostamento tramezze, installazione di piccoli manufatti, posa in opera pannelli solari, riordino giardini, realizzazione parcheggi di pertinenza a edifici abitativi.
Infatti, per la realizzazione di dette opere non occorre attendere alcun consenso da parte del Comune. È sufficiente presentare la pratica corredata con gli allegati di rito quali relazione redatta da professionista, disegni, fotografie, oltre ai documenti di regolarità contributiva dell'impresa o artigiano che realizzerà i lavori, il tutto contestualmente al momento dell'inizio dei lavori. Sono comunque tutelate le zone di particolare pregio e sottoposte a vincoli ambientali, ove per alcuni interventi è necessario acquisire il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Regione.


Concludendo, si rileva comunque che la legge così come rettificata, pur confermando le finalità già previste dalle linee guida del Governo per la semplificazione degli iter burocratici delle pratiche amministrative, risulta assai complessa, e comunque per una corretta interpretazione, onde evitare spiacevoli sanzioni a volte anche di carattere penale, é indispensabile rivolgersi agli addetti ai lavori, principalmente i professionisti ed agli uffici pubblici.
Franco Garbarino - geometra

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