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I giudici assolvono altri 6 terroristi perché erano «solo» guerriglieri

Le contestate motivazioni della sentenza con cui la Corte d’assise di Milano ha liberato i tunisini accusati di eversione internazionale

da Milano

Azioni di guerriglia in un Paese sotto occupazione straniera e non attentati di matrice terroristica. Per i più può apparire una differenza linguistica, una sottigliezza da pignoleria lessicale, ma è lo spartiacque che ha portato la prima Corte d’assise di Milano ad assolvere il 9 maggio scorso sei tunisini accusati di terrorismo internazionale nell’operazione Bazar. Ed è una scelta che riapre le discussioni sulla difficile applicabilità proprio dell’articolo 270 del codice penale, quello che punisce i terroristi di Osama Bin Laden: «La loro non ancora iniziata “jihad” - si legge nelle 300 pagine di motivazioni - poteva concretarsi in azioni di carattere esclusivamente bellico non necessariamente in azioni terroristiche». Così anche le «partite di calcio» (sinonimo di attentati), anche i «morti del metrò» ai quali si fa riferimento nelle intercettazioni telefoniche diventano indice della forza di fuoco di un gruppo di combattenti, di guerriglieri e non di terroristi. Questo perché fino all’insediamento del governo provvisorio di Bagdad, il 30 giugno 2004, il loro Paese era sotto occupazione. E i trattati internazionali equiparano l’occupazione a una situazione di conflitto armato. Di conseguenza non c’è terrorismo ma azioni di guerra e guerriglia. In altre parole gli attacchi «contro militari del contingente internazionale attualmente di stanza in Irak» sono da considerarsi atti di terrorismo da quando i responsabili «non sono più attivamente impegnati in un conflitto armato, in quanto la fase di occupazione seguita alla caduta del regime di Saddam, equiparata dal diritto internazionale umanitario a una situazione di conflitto armato, deve considerarsi conclusa» con l’insediamento del governo di Allawi.
Se gli attacchi a civili, nelle scuole o sugli autobus, sono sempre da considerarsi atti di terrorismo, secondo la Corte diventa essenziale accertare se quel «programma che gli imputati intendevano perseguire portasse al compimento (o alla concreta programmazione) di atti di violenza di inequivoca natura terroristica». E la risposta «che la Corte dà a tale quesito è negativa». Insomma erano dei combattenti. «Il quadro d’insieme - chiosano i magistrati - è invero assolutamente chiaro almeno sulle ragioni che tenevano unito questo gruppo di persone e sull’intendimento generale perseguito. Si ha la conferma della provenienza ideologica di questi soggetti dall’area del cosiddetto integralismo islamico. Ne è logica conseguenza (e ne costituisce solido riscontro) la circostanza che le loro guide siano proprio gli imam delle moschee milanesi, i personaggi la cui “statura” religiosa è confermata dal ruolo ricoperto». «Ne deriva - sottolineano le toghe - che la loro spinta ideale è quella di combattere gli “infedeli” con riguardo particolare a quelli che sono presenti nelle terre considerate musulmane (gli Stati Uniti d’America, i Paesi a questi alleati, lo Stato d’Israele). Ci sono precisi accenni anche alla purezza del loro credo musulmano paragonato ad altre scelte religiose sempre in ambito islamico. Il cemento ideologico e la scelta di vita che ne consegue sono dunque certi e inequivoci.

Sono i mezzi però che contano ai fini della configurabilità nei confronti di costoro degli elementi della fattispecie astratta di cui all’articolo 270 bis (terrorismo internazionale, ndr)».

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