I giudici fanno i maestri e bocciano i prof

Promozione contestata al Severi Correnti. Cancellato il parere del consiglio di classe su uno studente che non avrebbe potuto dare la maturità. E' stata capovolta una precedente decisione del Consiglio di stato

Sono i giudici, e non i professori, a decidere se il candidato può considerarsi maturo e quindi promosso agli esami. Così, anche se i prof hanno definito insufficienti interrogazioni e compiti in classe, fino agli scrutini finali, i giudici del tribunale amministrativo possono ribaltare tutto. E l’ammissione «con riserva» decisa dal Tar annulla le insufficienze che hanno portato il consiglio dei docenti a non ammettere il candidato alla maturità. La decisione del Tar riguarda uno studente del liceo scientifico Severi Correnti che, escluso dalla prova di maturità, aveva ritenuto ingiusta la decisione e aveva appunto fatto ricorso alla magistratura.
Il principio dell’«assorbimento di una prova negativa in una positiva» era già stato sancito in passato da diverse sentenze del Tar e del Consiglio di Stato. Sulla base di tali sentenze, infatti, il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione espresso dal consiglio di classe.
La medesima cosa è accaduta al Severi Correnti. In sostanza, secondo i giudici, la prova sul campo (cioè l’esame di maturità) ha dimostrato che il giudizio del consiglio di classe poteva considerarsi parziale. L’ammissione con riserva all’esame di maturità ha consentito allo studente la partecipazione all’esame stesso e l’esame si è concluso con esito positivo. Certamente non si può sostenere che il giudizio negativo di ammissione all’esame di maturità espresso dal Consiglio di classe (e quindi dai professori) sia una decisione secondaria, eppure il superamento dell’esame, secondo il Tar, è sufficiente per la maturità.
«Il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe», hanno ribadito i giudici del Tar, dichiarando «cessata la materia del contendere» nel ricorso presentato il 20 giugno, con cui lo studente del liceo scientifico Severi Correnti chiedeva l’annullamento della sua mancata ammissione all’esame di Stato deliberata nove giorni prima dal consiglio di classe. Ricevuto il ricorso, i giudici avevano disposto in via cautelare che lo studente partecipasse all’esame con riserva, poi superato con il punteggio di 60/100.
Ora nella sentenza, il collegio del Tar presieduto dal giudice Domenico Giordano, estensore del provvedimento, spiega di aver dichiarato «cessata la materia del contendere», bocciando una pronuncia opposta del Consiglio di Stato risalente al 1982. Secondo Giordano, la successiva giurisprudenza ha stabilito che «il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi».

E cita una sentenza del 2009 sempre del Consiglio di Stato, secondo la quale il principio vale «anche quando l’esame di maturità verta su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal consiglio di classe» dal momento che «comporta ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica». Il tutto, anche se il dpr 122/2009 stabilisce all’articolo 6 che per partecipare alla maturità, uno studente deve avere la sufficienza in tutte le materie.

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