Illegittimo il Piano bus turistici

Il «Piano Bus Turistici» del comune di Roma è stato dichiarato illegittimo.
Lo ha stabilito ieri mattina la seconda sezione del Tar del Lazio, presieduta da Luigi Tosti, accogliendo il ricorso proposto dalle società «Eis» (European Incoming Services) ed «Alterini Bus di Alterini Roberto e C», due tour operator da anni attivi nella capitale. A renderlo noto sono i legali delle società, gli avvocati Filippo ed Enrico Lubrano.
L’annullamento del «Piano», che avrebbe anche valenza retroattiva, riguarda la parte nella quale lo stesso ha introdotto, per il rilascio dei permessi di circolazione a Roma, un nuovo sistema di tariffe differenziate a seconda che gli operatori abbiano o meno a disposizione all’interno del territorio comunale una autorimessa ove ricoverare gli automezzi.
«Il Tar del Lazio - si legge in un documento dei legali dei due tour operator, gli avvocati Filippo ed Enrico Lubrano - ha annullato il Piano retroattivamente, nella parte in cui esso disponeva una differenziazione tariffaria in base alla quale i “non romani” pagavano una tariffa da 1,3 volte ad oltre venti volte superiore rispetto ai “romani” a seconda della tipologia di permesso. Con questa sentenza, il Tar del Lazio ha riconosciuto la differenziazione come illegittima, in quanto irragionevole, sproporzionata, ingiustificata, discriminatoria ed in violazione delle regole sulla libera concorrenza, come del resto era già stato segnalato al Comune di Roma dall’Antitrust il 21 giugno del 2006».
Nel febbraio dello scorso anno, lo stesso Tar del Lazio aveva accolto un ulteriore ricorso amministrativo proposto da «Eis» ed «Alterini Bus». In quel caso specifico, i due tour operator chiedevano una pronuncia sul «silenzio-rifiuto» del Comune di Roma a dare una risposta proprio sulla determinazione con la quale l’Antitrust il 21 giugno 2006 scorso aveva ritenuto che il «Piano» contestato creasse delle «disparità di trattamento» ledendo anche la concorrenza tra i soggetti operanti nel mercato del trasporto pubblico.


In quella occasione, il tribunale amministrativo stabilì che l’amministrazione non potesse «legittimamente esimersi dal procedere ad un attento riesame» del documento di revisione tecnica e tariffaria. Il risultato fu, però, la conferma del Piano».

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