«In mancanza di individuazione del responsabile o in caso di sua infruttuosa escussione», spetta al proprietario dell'area inquinata provvedere alla bonifica.
Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 2263 del 14 marzo 2011, reputando così legittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'ambiente aveva imposto ad una («incolpevole») società proprietaria di un sito contaminato di porre in essere i dovuti interventi ripristinatori.
Secondo i giudici amministrativi, infatti, se il proprietario è in definitiva il soggetto a carico del quale, «pur senza sua responsabilità», vengono poste dal Codice dell'ambiente «le obbligazioni risarcitorie conseguenti allinquinamento (e ciò proprio e solo perché proprietario), ben può lo stesso proprietario essere reso destinatario di un obbligo di attuare i necessari interventi, salva successiva rivalsa nei confronti del responsabile, che lamministrazione ha lobbligo di individuare. La titolarità ultima delle obbligazioni risarcitorie rende cioè possibile - chiarisce ancora il Tar - anche la attribuzione (provvisoria) delle obbligazioni ripristinatorie».
La pronuncia si pone in netto contrasto con la prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, dec. n.
*Presidente Confedilizia
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