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Che cos'è il reato di femminicidio: cosa rischia chi uccide una donna in quanto donna

Dal movente di genere all’ergastolo, dal Codice rosso agli orfani: tutte le misure previste dall’articolo 577-bis

Che cos'è il reato di femminicidio: cosa rischia chi uccide una donna in quanto donna
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Risale al 25 novembre 2025 il via libera al femminicidio come reato autonomo. Il provvedimento approvato da Camera e Senato ha introdotto nel codice penale l’articolo 577-bis, che tipizza il reato di femminicidio come una specifica ipotesi di omicidio, punita con la pena dell’ergastolo. Entrando nel dettaglio, l’articolo stabilisce che “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo“.

La legge valorizza il movente di genere e recepisce i principi contenuti nella Convenzione di Istanbul e nella più recente direttiva europea in materia. Tra le misure previste rientrano anche interventi sul cosiddetto Codice rosso. In particolare, i reati ricompresi in questo ambito vengono esclusi dal limite massimo di 45 giorni per le intercettazioni. È inoltre previsto il potenziamento del braccialetto elettronico, che entrerà in funzione a una distanza di un chilometro dalla vittima, anziché 500 metri.

Benefici penitenziari e tutela delle vittime

La norma introduce criteri più stringenti per l’accesso ai benefici penitenziari da parte dei condannati per femminicidio. La concessione dei benefici è subordinata a una valutazione positiva della condotta del detenuto, basata su un periodo di osservazione di almeno un anno da parte di un’équipe di esperti. Sono previste anche modifiche ai permessi premio per i minori condannati per femminicidio, con una riduzione della loro durata. Per quanto concerne la protezione delle persone offese, viene stabilito che, in caso di revoca o attenuazione del divieto di avvicinamento, il giudice debba informare non solo la vittima, ma anche i suoi familiari.

Il provvedimento interviene inoltre a tutela delle vittime più giovani, consentendo alle ragazze che abbiano compiuto 14 anni di rivolgersi ai centri antiviolenza senza necessità dell’autorizzazione dei genitori. Viene infine ampliato l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, per le persone offese da tentato omicidio aggravato e tentato femminicidio.

Maltrattamenti in famiglia

Le nuove disposizioni non si limitano ai casi di omicidio, ma agiscono anche in una fase precedente. Il reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del codice penale) viene modificato ampliando la platea dei soggetti tutelati. È introdotta inoltre un’aggravante specifica: la pena aumenta quando i maltrattamenti sono commessi con modalità riconducibili a quelle previste per il femminicidio. Sul piano patrimoniale, la condanna per maltrattamenti comporta la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per la commissione del reato.

Tutela degli orfani di femminicidio

Il provvedimento che ha ottenuto il via libera a novembre individua quindici obiettivi legislativi dedicati alla protezione degli orfani di femminicidio. Tra le misure principali figurano l’istituzione di un registro nazionale per censire il numero degli orfani e le loro condizioni di vita, procedure semplificate per l’accesso a fondi economici e sanitari, un supporto psicologico strutturato e il diritto alla deindicizzazione per la tutela della privacy dei minori.

Sono inoltre previsti il difensore d’ufficio e percorsi di formazione specialistica per gli operatori che lavorano a contatto con questi bambini e ragazzi. Le stesse tutele sono estese anche ai figli di donne sopravvissute a tentativi di femminicidio, qualora le conseguenze siano tali da impedirne la cura.

Prevenzione, monitoraggio e formazione

La legge attribuisce un ruolo rilevante anche alla prevenzione. Sono previste campagne di sensibilizzazione sui rischi legati all’uso delle cosiddette droghe dello stupro, considerate un fattore di facilitazione delle violenze sessuali. Vengono inoltre introdotte misure per agevolare l’individuazione dell’assunzione di queste sostanze e la prova della loro somministrazione nei procedimenti giudiziari. Per monitorarne la diffusione, sarà istituito presso il ministero della Salute un tavolo tecnico permanente.

Infine, sono rafforzati i percorsi formativi per magistrati e operatori sanitari in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, il giudice dovrà vigilare affinché l’esame della persona offesa avvenga nel rispetto della sua dignità, evitando domande lesive o inappropriate.

È prevista anche una relazione annuale al Parlamento: entro il 30 giugno di ogni anno, il ministero della Giustizia presenterà un report sullo stato di attuazione della legge, con dati disaggregati relativi a condanne, assoluzioni e profilo delle vittime.

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